Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24249 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22188-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORNOVO 3,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANCTIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUISA TOSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 91/2015 del Tribunale di Rieti, depositata il

26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal Consigliere PICARONI Elisa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Rieti, depositata in data 26 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Poggio Mirteto n. 834 del 2010, di rigetto dell’opposizione proposta da M.S. avverso il verbale del 6 novembre 2008 emesso dalla Polizia stradale di Roma per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, avvenuta il (OMISSIS), alle ore 13.44 e alle ore 16.05, quando l’autoarticolato (trattore e semirimorchio) condotto dal M. aveva viaggiato alla velocità di velocità di 101 e 105 km/h, come desunto dalle informazioni registrate sul disco cronotachigrafico, originato dal tachigrafo digitale in dotazione al mezzo.

2. Il Tribunale ha rigettato l’appello con il quale il M. contestava la nullità del verbale, che gli era stato consegnato in copia fotostatica, e la mancanza di prova sul rilevamento dell’infrazione.

2.1. Per quanto ancora di rilievo, il giudice d’appello ha ritenuto che la prova dell’infrazione emergesse dal verbale di contestazione, essendo irrilevante la contumacia dell’Amministrazione e la conseguente mancata produzione degli atti relativi all’accertamento. Per altro verso, risultava superflua l’individuazione del luogo esatto nel quale era avvenuto il superamento del limite di velocità e l’accertamento delle condizioni della strada, considerato che la limitazione prescindeva sia dalla segnaletica locale sia dallo stato dei luoghi. Era altresì priva di incidenza l’indisponibilità del tachigrafo digitale da parte del trasgressore, che non era proprietario del veicolo, in mancanza di allegazione di dati concreti circa il malfunzionamento dello strumento installato a bordo del suddetto veicolo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Stefano Nielli sulla base di un motivo. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., n. 1 che il ricorrente ha trasmesso a mezzo posta certificata, poichè nel giudizio di cassazione non è ad oggi ammesso il deposito telematico di nessun atto.

2. Con l’unico motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e si contesta che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato fonti di prova, ai fini dell’accertamento della velocità del veicolo, le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, nonostante la mancata allegazione, da parte dell’Amministrazione, delle stampe del dispositivo tachigrafico. Era rimasta così preclusa la possibilità sia di verificare il funzionamento dello strumento di registrazione, sia di controllare se lo sforamento dai limiti di velocità fosse stato registrato per qualche istante o per lunghi periodi di guida, tenuto conto che era stata rilevata la velocità istantanea e non quella media del mezzo, a fronte della situazione contingente di flusso di veicoli in accelerazione, che non aveva consentito di ridurre la velocità nel rispetto del limite di 80 km/h.

3. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

3.1. Le questioni riguardanti il rilevamento della velocità istantanea, anzichè di quella media del veicolo, e l’impossibilità di rilevare con il cronotachigrafo la situazione contingente del flusso di veicoli in accelerazione sono inammissibili in quanto nuove, nel senso che non risultano trattate nella sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra di averle prospettate nel giudizio di merito.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

3.2. Priva di fondamento è la doglianza riguardante il profilo probatorio dell’accertamento dell’infrazione.

Come evidenziato dal Tribunale, il superamento del limite di velocità era dimostrato dal contenuto del verbale, nel quale si richiamavano le informazioni registrate sul disco cronotachigrafo originato dal tachigrafo digitale in dotazione al veicolo. L’opponente-appellante, per contestare l’informazione registrata del superamento della velocità alle ore 13.44 e 16.05 del giorno (OMISSIS), ha ipotizzato un cattivo funzionamento della strumentazione di bordo e ciò non era sufficiente a mettere in discussione l’efficacia probatoria del verbale di contestazione.

4. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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