Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24249 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28486/19 proposto da:

I.E., difeso dall’avvocato Antonio Gregorace, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato a

Roma, v. della Giuliana n. 32;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 29.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.E., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per le seguenti ragioni: era il contabile della propria comunità e, dopo essere insorta controversia tra questa e una comunità limitrofa per la proprietà del terreno, membri dell’altra comunità gli avevano distrutto la casa e ucciso il fratello, poichè custodiva nella propria abitazione i documenti comprovanti la proprietà del terreno; dopo essere fuggito dal villaggio trovò impiego come meccanico ma, avendo investito e ucciso mentre era alla guida di un veicolo una donna gravida e moglie di un uomo ricco, decise di lasciare il paese dopo avere ricevuto a tale scopo del denaro dal proprio datore di lavoro.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento I.E. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 29.5.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il ricorrente non era attendibile;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nella regione di provenienza del richiedente (Edo State) non era in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da confini armati (a tal fine il tribunale richiama un rapporto del 2018 dell’ECOI; un rapporto della Università degli studi Roma tre del gennaio 2019; il rapporto dell’EASO del novembre 2018);

-) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè “il ricorrente non ha evidenziato ragioni particolari di specifica vulnerabilità”, e “il dovere di cooperazione istruttoria officiosa che grava sul giudice anche in questa materia, non può spingersi sino a colmare il difetto di allegazione da parte del ricorrente dei fattori di specifica vulnerabilità”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da I.E. con ricorso fondato su cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Deduce che il tribunale non ha preso in esame il motivo di ricorso col quale si doleva della nullità del provvedimento di rigetto delle domande di protezione internazionale adottato dalla commissione territoriale.

Deduce che quel provvedimento si doveva ritenere nullo perchè non era stato tradotto nella lingua madre del ricorrente e cioè la lingua Edo.

1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non indica nel ricorso dove si trovi allegato il provvedimento su cui si fonda il motivo di ricorso.

In secondo luogo è inammissibile perchè il giudizio dinanzi al tribunale avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale non costituisce una impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione territoriale.

Pertanto, quali che siano i vizi che dovessero infirmare il provvedimento amministrativo, il tribunale è chiamato a compiere una nuova ed autonoma valutazione sulla sussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti per la concessione della protezione. Ne consegue che il giudizio dinanzi al tribunale non può mai concludersi col mero annullamento del provvedimento della commissione, e che pertanto denunciare il mero vizio formale del provvedimento della commissione pone una questione priva di decisività ai fini dell’impugnazione del provvedimento giurisdizionale (così Sez. 1 -, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226 – 01).

In terzo luogo, infine, il motivo è inammissibile perchè il ricorrente nemmeno prospetta che, in conseguenza della mancata traduzione, egli abbia patito un pregiudizio al proprio diritto di difesa, ed in particolare al diritto di proporre, coltivare e provare la domanda di protezione in sede giurisdizionale.

Princìpi, quelli appena ricordati, che del resto dovrebbero essere ben noti alla difesa del ricorrente, la quale già per sei volte, in fattispecie analoghe, ha visto rigettare la relativa censura: da ultimo, con l’ordinanza pronunciata da Sez. 1, Ordinanza n. 30955 del 27.11.2019.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Deduce che il tribunale ha completamente omesso di prendere in esame una delle circostanze da lui dedotte a fondamento della domanda di protezione internazionale (il ricorrente non precisa di quale tipo di protezione), e cioè il timore di subire vendette da parte dei familiari della donna che lui aveva investito con un’automobile e ucciso.

2.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile, perchè in violazione dei precetti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/14 non chiarisce come è stato provato il fatto che assume essere stato trascurato dal tribunale.

In ogni caso il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, se il merito si fosse potuto esaminare.

Infatti, anche ad ammettere in tesi che il Tribunale sia incorso nel denunciato vizio di omesso esame d’un fatto, va ricordato che questo tipo di errore in tanto può essere validamente censurato in sede di legittimità, in quanto il fatto non esaminato dal giudice di merito sia “decisivo”, e cioè teoricamente idoneo a giustificare una decisione diversa, se fosse stato debitamente considerato.

Nel caso di specie, però, l’omissione che il ricorrente ascrive al Tribunale non ha il requisito della “decisività”, nè il ricorrente spiega perchè mai dovrebbe sussistere tale requisito.

Ed infatti:

-) il timore di vendette da parte dei familiari della vittima di un sinistro stradale non integra gli estremi della “persecuzione” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, n. 6,; nè gli estremi dei rischi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) il ricorrente non deduce nel ricorso, nè chiarisce di aver mai dedotto nei gradi di merito, che le autorità statali non sarebbero in grado di proteggerlo da una ipotetica vendetta dei familiari della vittima;

-) la circostanza di essere esposti al rischio di una vendetta privata esula, infine, dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3. Anche col terzo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Al di là di tali intitolazione, il motivo censura il giudizio con cui il tribunale ha ritenuto insussistente una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: il tribunale ha citato, infatti, a fondamento della propria decisione fonti attendibili ed aggiornate (anzi, più aggiornate di quelle invocate del tutto genericamente dal ricorrente); lo stabilire poi se siano preferibili i rapporti dell’EASO o il sito “(OMISSIS)” invocato dal ricorrente è questione di merito non sindacabile in questa sede.

Non sarà superfluo sottolineare che nessuno dei brani trascritti dal ricorrente alle pagine 8-10 del ricorso evidenzia una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente.

4. Col quarto motivo il ricorrente investe il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, prospettando il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Al di là di tale intitolazione formale, il motivo riproduce la medesima censura già proposta col terzo motivo di ricorso: e cioè che in Nigeria esisterebbe, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

4.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento al terzo motivo di ricorso.

5. Col quinto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo investe il capo di sentenza con quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sostiene il ricorrente che la motivazione con cui il tribunale ha rigettato la suddetta domanda sarebbe “erronea e contraddittoria”. Sostiene che la sentenza sarebbe erronea perchè il tribunale “non ha nemmeno preso in considerazione l’ormai consolidata prassi di lasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutti i soggetti stranieri integrati sul territorio e in possesso di contratto di lavoro e/o di documentazione scolastica”.

5.1. Il motivo è inammissibile, per due ragioni:

-) in primo luogo per estraneità alla ratio decidendi: il tribunale infatti ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere di allegare particolari condizioni di vulnerabilità, e tale ratio decidendi non viene investita dal ricorso;

-) in secondo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte del tribunale dei documenti da lui forniti allo scopo di dimostrare il grado di integrazione raggiunto in Italia, senza precisare di quali documenti si tratta, quale ne fosse il contenuto, quando sono stati prodotti, e dove si trovano.

5.2. Non sarà superfluo aggiungere, in ogni caso, che il principio di diritto invocato dal ricorrente è erroneo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quale sia il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3 (coì il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

Sicchè, anche ad ammettere che esista o sia esistita la “prassi” invocata dal ricorrente, essa deve ritenersi contra legem, dal momento che nè la circostanza di svolgere in Italia un lavoro; nè la circostanza di avere raggiunto in Italia una reale “integrazione” (al di là di qualsiasi considerazione circa l’effettivo senso da attribuire a tale lemma, nella materia della protezione internazionale), da sole, possono giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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