Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24248 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22018-2012 proposto da:

G.C.A., (OMISSIS), C.L. (OMISSIS), rappresentati

e difesi per procura in calce al ricorso dagli avv.ti Romano

Vaccarella del Foro di Roma e Girolamo Abbatescianni del Foro di

Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in c.so

Vittorio Emanuele II n. 269;

– ricorrenti –

contro

T.S., rappresentata e difesa per mandato a margine del

controricorso dagli Avv.ti Giovanni Pattay del Foro di Genova ed

Elisabetta Nardone del Foro di Roma, elettivamente domiciliata

presso la seconda in p.za Cola di Rienzo n. 92;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

uditi l’Avvocato Romano Vaccarella e Girolamo Abbatescianni per i

ricorrenti e l’Avvocato Giovanni Pattay per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P., genitore legale rappresentante della minore T.S., convenne in lite innanzi al Tribunale di Chiavari G.C.A. e C.L., esponendo che con contratto preliminare del (OMISSIS) il dante causa della minore rappresentata, T.M., aveva promesso di vendere ai convenuti un terreno) con un appartamento ed un box al prezzo complessivo di Euro 270.000,00 e che con successivo atto pubblico del (OMISSIS) i suddetti beni, ad eccezione del box, erano stati trasferiti al prezzo globale di Euro 80.000,00. Chiese, dunque, che fosse pronunziata la rescissione del contratto poichè i compratori si erano approfittati dello stato di bisogno del venditore, gravemente malato e deceduto dopo la stipula.

Si costituirono i convenuti contestando di aver approfittato dello stato di bisogno del venditore, non ancora malato al momento della stipula, ed assumendo in ogni caso che il prezzo di vendita risultante dall’atto pubblico era simulato, poichè essi avevano in realtà versato l’importo di Euro 232.000,00, corrispondente al valore venale dei beni acquistati in seguito allo stralcio del box.

La figlia rappresentata, nel frattempo divenuta maggiorenne e perciò costituitasi in proprio, depositò memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5 (nel testo all’epoca vigente) con la quale insistette nella domanda di rescissione per l’ipotesi in cui si fosse accertato che il prezzo effettivo di vendita era quello indicato in atto pubblico; laddove, invece, si fosse ritenuto che il prezzo era quello indicato nel contratto preliminare, osservò che i convenuti stessi avevano allegato d’aver versato soltanto l’importo di Euro 172.000,00 e chiese dunque al tribunale di pronunziare, in via alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimento o la rescissione per lesione (trattandosi di importo notevolmente inferiore al valore del bene); in subordine domandò la condanna dei convenuti all’esatto adempimento del contratto mediante pagamento della differenza.

I convenuti eccepirono l’inammissibilità delle domande in quanto tardive.

Il tribunale rigettò la domanda di risoluzione e quella di esatto adempimento, ritenendo che il prezzo indicato a rogito fosse simulato ed il corrispettivo effettivamente voluto fosse pari all’importo di Euro 172.000,00, effettivamente versato dai convenuti; quindi rigettò la domanda di rescissione, poichè tale ultimo importo superava la metà del valore effettivo dei beni, e compensò le spese.

La T. appellò la sentenza insistendo nelle domande già formulate in primo grado; si costituirono gli appellati proponendo appello incidentale perchè fosse ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda avversaria e fossero poste ad esclusivo carico della T. le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannò la C. ed il G. a versare alla T. l’importo di Euro 56.000,00 a titolo di residuo corrispettivo per il trasferimento dell’immobile, sul presupposto del fatto che il prezzo dissimulato era pari ad Euro 228.000,00 e i compratori avevano dimostrato di aver versato soltanto Euro 172.000,00; rigettò inoltre l’appello incidentale e pose a carico degli appellati i due terzi delle spese del grado, con compensazione per il resto.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione G.C.A. e C.L. sulla base di due motivi.

Ha resistito l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Evidenziano, al riguardo, che dopo aver proposto un’azione di rescissione per lesione sul presupposto dell’intervenuta vendita del bene al prezzo di Euro 80.000,00, soltanto con la memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., comma 5. La T. aveva formulato le domande di risoluzione ed, in subordine, di esatto adempimento con richiesta di condanna al saldo prezzo; domande da ritenersi inammissibili perchè del tutto nuove rispetto a quella introduttiva, e ciò sia sotto il profilo del petitum, sia sotto il profilo della causa petendi, poichè i fatti posti a fondamento delle stesse erano ben diversi da quelli richiamati in citazione.

Nè, del resto, la T. poteva sostenere che si trattava di domande rese necessarie dalle loro difese, poichè essa stessa aveva allegato all’atto di citazione una copia del contratto preliminare da cui risultava un prezzo di acquisto più elevato di quello da lei affermato.

Rilevano, inoltre, che la Corte d’Appello non avrebbe motivato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità di tali domande, che essi pure avevano espressamente formulato dopo averla proposta in primo grado.

La censura non ha pregio.

In primo luogo occorre osservare che il tribunale, dopo avere statuito circa la simulazione del prezzo, affermando la Corte distrettuale che sul punto era ormai sceso il giudicato, accertamento che era funzionale esclusivamente alle domande avanzate nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 rigettò le domande di risoluzione ed esatto adempimento formulate dalla T., con ciò implicitamente ritenendole ammissibili (cfr. Cass. n. 17580/2014); e su tale statuizione i ricorrenti non constano aver formulato appello incidentale nè alcuna eccezione in grado di appello, pur essendo loro onere riproporre quantomeno la questione di inammissibilità delle domande stesse ex art. 346 c.p.c. (e ciò sebbene ad avviso del Collegio si sarebbe imposta la proposizione dell’appello incidentale, ancorchè condizionato, alla luce di quanto stabilito da questa Corte per il caso di omessa pronunzia conseguente al rigetto della domanda principale – Cass. SS.UU. n. 7700/2016 – trattandosi a ben vedere di eccezione non già assorbita, quanto implicitamente rigettata).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2697, 2722, 2726 e 2729 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Assumono in proposito che la corte d’appello avrebbe erroneamente determinato in Euro 228.000,00 il prezzo dissimulato della vendita mediante un mero richiamo a presunzioni ed omettendo di considerare il fatto che al momento della stipula del definitivo il venditore aveva rilasciato una quietanza a saldo, a fronte della quale incombeva al medesimo, anzichè a loro, l’onere di provare che il corrispettivo non era stato interamente versato.

Soggiungono che tale quietanza, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce documentazione scritta dell’avvenuto pagamento, rispetto alla quale vi è divieto assoluto di prova per testimoni e perciò di prova presuntiva, in forza del combinato disposto dell’art. 2726 c.c. e art. 2729 c.c., u.c.; al pagamento è infatti esteso il divieto, sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, sicchè con tali mezzi istruttori non si può dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza.

Il motivo va rigettato per difetto di autosufficienza, poichè nel ricorso la quietanza di cui si discute non è riportata nella sua interezza; nè appare idonea al riguardo la sola parte estrapolata e riportata a p. 13 del ricorso, che non consente di apprezzare compiutamente a quale specifico oggetto si riferisse la quietanza a saldo.

Analogamente, nella parte in cui si contesta il fatto che la sentenza d’appello avrebbe determinato l’effettivo prezzo di compravendita in L. 228.000.000, e pur dandosi atto che il convincimento sarebbe fondato partendo dal contenuto del contratto preliminare, il cui oggetto sarebbe stato modificato in parte nel definitivo, si omette di riportare in ricorso il contenuto di tali documenti contrattuali.

In proposito, va ricordato che, in ossequio al principio di autosufficienza, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze probatorie del giudizio di merito è tenuta ad indicare queste ultime specificamente, ed ove esse consistano in documenti, a riportarli in modo da precisarne esattamente il contenuto ed il rilievo probatorio asseritamente disatteso (cfr. Cass. n. 4201/2010; Cass. n. 20679/2014).

Inoltre, deve rilevarsi che essendo stata accertata in maniera definitiva la natura simulata del contratto di compravendita, relativamente all’indicazione del prezzo, ben potrebbe opinarsi nel senso che la dichiarazione di quietanza invocata dai ricorrenti, faccia riferimento alla sola parte di prezzo formalmente riportata in contratto, ma senza che la dichiarazione stessa possa ritenersi estesa, quanto alla sua efficacia, anche alla parte di prezzo frutto della simulazione, essendo quindi esclusa in tale prospettiva anche la pretesa violazione dei principi in tema di prova contraria alla dichiarazione quietanziatoria di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6877/2002.

3. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.

4. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5200,00 di cui, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Co.Fr..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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