Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24248 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28359-2015 proposto da:

MANFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dagli

avvocati DOMENICO NAPOLITANO, MARIA ORLANDO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MENSITIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2898/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Manfin s.r.l propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 22 luglio 2015 che ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dal fallimento (OMISSIS) di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell’immobile.

Il fallimento (OMISSIS) si è difeso con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha invitato a redigere una ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello ha confermato la risoluzione del contratto di locazione sul rilievo che la società Manfin non aveva provato l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione oggetto del procedimento e l’effettiva realizzazione dei lavori contrattualmente previsti e dei relativi esborsi.

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea valutazione del materiale probatorio depositato e dell’indispensabilità di atti comunque esibiti in giudizio; omessa insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1241,1577 e 2697 c.c.; omessa insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 389, art. 3, lett. A; omessa insufficiente contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

4. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

La società ricorrente denunzia che la Corte d’appello non ha ritenuto che la fattura numero (OMISSIS) emessa dalla (OMISSIS) per l’ammontare di Euro 421.200,00 costituisse prova sia della compensazione dei canoni con lavori fatti sull’immobile, sia dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

Sempre in ordine alla suddetta fattura,la ricorrente denunzia che erroneamente giudici d’appello non hanno considerato che era stata fornita con tale documento la prova dell’accordo intervenuto tra le parti in merito alla compensazione del pagamento dei canoni di locazione ed il pagamento dei lavori effettuati.

Inoltre la Corte d’appello erroneamente aveva ritenuto che non fosse stato provato da parte della Manfin l’effettiva realizzazione dei lavori contrattualmente previsti, mancando l’esibizione del contratto d’appalto con l’impresa esecutrice la richiesta di concessione o di DIA con il Comune.

Tale motivazione era erronea perchè in base all’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 389 i menzionati interventi di rifacimento dell’impianto elettrico, dell’impianto fognario e del tetto potevano essere legittimamente effettuati senza titolo abitativo.

5. I tre motivi, anche dove formalmente denunziano la violazione di legge, nella sostanza censurano tutti le valutazioni di merito della Corte di appello in ordine alla risultanze probatorie.

Si ricorda che in virtù della data di pubblicazione della sentenza al procedimento si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie la ricorrente nella formulazione delle censure di vizio di motivazione non rispetta i requisiti richiesti dal nuovo art.360 n.5 per introdurre tale censura in sede di legittimità,ma richiede una inammissibile rivalutazione della risultanze probatorie per giungere ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta propria motivatamente dalla Corte di appello.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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