Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24248 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis c.p.c., n. 1)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4371/’15) proposto da:

D.B.S., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso da sè

stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e domiciliato “ex lege” presso

la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura generale dello

Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20917/2014, emessa ai

sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 19 giugno 2014

(non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in data 19 giugno 2014, il Tribunale di Bologna (dichiarato – a seguito di risoluzione di regolamento di competenza – territorialmente competente con ordinanza n. 18563/2013 di questa Corte) rigettava l’appello proposto dall’avv. D.B.S. nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Fiorenzuola d’Arda n. 481/2010, che veniva confermata e con la quale era stata respinta l’opposizione formulata del d.B. avverso il verbale di accertamento della Polstrada di Reggio Emilia con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8 – rilevata con il sistema di controllo denominato S.I.C.Ve (cd. “Tutor”) – per aver circolato alla velocità di 151,47 Km/h (già scomputata la tolleranza del 5%) nel tratto autostradale dell’autostrada Al compreso tra il (OMISSIS), in cui il limite di velocità massimo era fissato in 130 km/h.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale felsineo riteneva pacificamente sussistente la violazione accertata a carico dell’appellante, chiarendo che la società gestrice dell’autostrada aveva la mera facoltà di elevare il limite di velocità su strada con determinate caratteristiche (in particolare sull’autostrada a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia), ma non un potere/dovere come sostenuto dal D.B., oltretutto esercitabile in base ad una scelta discrezionale dell’ente insindacabile in sede giurisdizionale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. D.B.S., riferito a due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno ha resistito depositando mero atto di costituzione. Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

2. Con la prima censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per asserita violazione dell’art. 352 c.p.c., comma 1, nonchè della L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 2, sul presupposto della ritenuta inapplicabilità – nella fattispecie – della trattazione e decisione dell’appello ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., considerando che il giudizio di appello era stato introdotto con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010.

3. Con la seconda doglianza il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1, 7 e 8, avuto riguardo all’inescusabile omissione della società concessionaria della gestione dell’Autostrada (OMISSIS) circa l’attuazione della legge che le demanda l’individuazione dei tratti di strada nei quali il limite di velocità pub essere portato fino a 150 km/h (come nel caso di specie, alla stregua delle caratteristiche del tratto autostradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico a suo carico alle ore 20,39), anzichè essere fissato in quello di 130 km/h, con conseguente illegittimità del verbale di accertamento elevato nei suoi confronti.

Per il caso di condivisione dell’interpretazione fornita dal giudice di appello il ricorrente ha dedotto che ciò determinerebbe una lesione non solo dei principi di legalità e predeterminazione della punibilità e della misura della sanzione (rimessi al mero arbitrio della società concessionaria del servizio autostradale e gestrice dell’attività di rilevazione dell’eccesso di velocità), ma anche una irrazionale violazione del principio di uguaglianza, che vieta alla legge di sanzionare in modo irragionevolmente identico situazioni completamente diverse.

Ha aggiunto l’avv. D.B. che circolare a 151 km/h su un’autostrada con tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, in un tratto in pianura e senza curve (per centinaia di chilometri), sorvegliato da videocamere e da “tutor”, in condizioni di traffico pressochè inesistente, dovrebbe essere valutato come un comportamento completamente diverso (tanto da essere ritenuto sanzionabile in modo bagatellare dall’art. 142 C.d.S., comma 10) dal viaggiare alla medesima velocità sull’Appennino, in piena traffico, in tratti a due corsie, magari addirittura senza corsia di emergenza.

Secondo il ricorrente una simile irrazionale identità di trattamento tra situazioni così diverse comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1 e sarebbe proprio per evitare tale profilo di illegittimità che la legge ha previsto, in quei casi, l’elevazione del limite di velocità di 130 km/h. L’inottemperanza dei concessionari in conflitto di interessi all’obbligo di individuare tratti nei quali si debba continuare a circolare a 130 km/h nonostante la sussistenza delle caratteristiche individuate dalla legge per l’elevazione del limite a 150 km/h non può essere pagata dal cittadino mediante comminatoria di sanzioni irragionevoli ed arbitrarie, pena la incostituzionalità di tale assetto.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è destituito di fondamento e va, perciò, respinto.

Come è noto, l’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’art. 281-sexies c.p.c. – che prevede la modalità di decisione a seguito di trattazione orale – è stata espressamente prevista dall’art. 352 c.p.c., comma 6 e u.c., così come aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, art. 27, comma 1, n. 183, con decorrenza dal 1 febbraio 2012, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultima stessa legge (come stabilito dall’art. 27, comma 2), che è stata fissata, dal successivo art. 30, al 1 gennaio 2012. In difetto di ulteriori specificazioni da parte della legge novellatrice, l’introdotta disposizione di cui all’art. 352 c.p.c., comma 6, trova applicazione nel corso dei giudizi di appello pendenti all’anzidetta data del 1 febbraio 2012 (avendo reso ormai superflua la valutazione – peraltro ritenuta pacificamente sussistente – di compatibilità dell’art. 281-sexies c.p.c. prevista dall’art. 359 codice di rito cit.: v., in motivazione, Cass. n. 10198/2015 e, soprattutto, Cass. n. 20124/2015), così da facoltizzare il giudice di appello, dalla predetta data, a “pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Pertanto, poichè la sentenza di appello impugnata in questa sede risulta pronunciata in udienza il 19 giugno 2014 (ancorchè il giudizio di secondo grado fosse stato instaurato antecedentemente al 1 febbraio 2012), la prima doglianza di parte ricorrente è priva di giuridica consistenza.

Deve, quindi, trovare conferma l’affermazione del principio secondo cui, sul presupposto che l’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall’art. 352 c.p.c., comma 6, come aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, con decorrenza 1 febbraio 2012, occorre ritenere che, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la relativa disposizione trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data (v. Cass. n. 20124/2015, cit.).

5. Altrettanto infondato è il secondo motivo che deve quindi, anch’esso, essere rigettato per le ragioni che seguono. Risulta, inoltre, manifestamente infondata anche l’eccezione di legittimità costituzionale in via incidentale ricondotta dal ricorrente alla supposta violazione dell’art. 3 Cost., comma 1. Come già statuito da questa Corte (v. Cass. n. 13698/2007, richiamata in motivazione anche da Cass. Sez. U. n. 3936/2012), in materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 C.d.S.in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purchè entro i limiti massimi di velocità dettati dall’art. 142 C.d.S., comma 1, sottolineandosi come l’esercizio di tale facoltà discrezionale non sia sindacabile in sede giurisdizionale.

Infatti, nel caso specifico della fissazione di un limite di velocità, quando la prescrizione viene imposta dalla Pubblica Amministrazione in virtù dell’esercizio di un suo potere valutativo discrezionale circa la condizione dei luoghi o con riferimento ad altri fattori che importino la pericolosità della circolazione e rimanendo nell’ambito dei poteri alla stessa conferito dalla legge, il giudice non è legittimato ad interferire sull’attività della P.A. e travolgere, ancorchè incidentalmente, quella che resta una valutazione di merito, propria di quest’ultima, che non coinvolge il superamento dei limiti di legittimità. Da ciò consegue che il sindacato sul limite può vertere – rimanendo demandando al giudice ordinario, se ne sussistono le condizioni, il potere di disapplicazione previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 – all. E – unicamente sull’incompetenza (come, ad es., quando il provvedimento sia stato adottato da ente non proprietario della strada di riferimento), sulla violazione di legge (come, ad es., per omessa segnalazione del limite stesso) e sul manifesto eccesso di potere (come, ad es., quando venga fissato il limite massimo di 50 km/h per supposta presenza di un centro abitato in realtà inesistente o venga imposto un limite particolare per ragioni peculiari di sicurezza in concreto insussistenti).

Ma proprio alla stregua di questo inquadramento sistematico non può certo dirsi affetto da eccesso di potere il provvedimento amministrativo dell’ente proprietario della strada che – pur ricorrendo ipoteticamente i presupposti (come con riferimento al tratto autostradale in cui fu elevato il verbale di accertamento a carico del ricorrente) previsti dall’art. 142 C.d.S., comma 1, per elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h – abbia ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità, di non volersi avvalere del relativo potere (e non anche dovere, posto che la norma afferma che “…gli enti proprietari o concessionari possono elevare d limite di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato…”, peraltro subordinandolo alla sussistenza di plurime circostanze) in virtù di valutazioni che, attenendo alla salvaguardia di beni primari quali quelli della salute, dell’integrità fisica e della sicurezza pubblica, sono sottratte al sindacato del giudice in sede di opposizione giurisdizionale avverso il verbale di accertamento elevato per violazione del limite di velocità legittimamente imposto.

Come già precisato recentemente da questa Corte con riguardo al rigetto di altro omologo ricorso proposto dallo stesso avv. D.B. (v. Cass. n. 26393/2017, ord.), dal testo del censurato art. 142 C.d.S., comma 1, emerge univocamente che la struttura della sede autostradale costituisce la precondizione per l’aumento del limite massimo da 130 a 150 km/h, ma che questo potere è rimesso alla prudente valutazione dell’ente proprietario, venendo in rilievo, soprattutto, la tutela dei valori della sicurezza della circolazione e della vita umana. Peraltro, è stato anche puntualizzato che il mancato esercizio del suddetto potere discrezionale, mentre non può per definizione configurare un’ingiustificata omissione a carico dell’ente proprietario, comporta una sola conseguenza sul piano sanzionatorio, e cioè l’applicazione dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada (v. Cass. n. 4242/2010).

Ciò posto, dal verbale di accertamento opposto nel caso in esame era scaturito (e la relativa circostanza fattuale conseguente alla rilevazione elettronica del superamento del limite di velocità non è contestata dal ricorrente) che il D.B. viaggiava alla velocità di 151 km/h su tratto autostradale, e, pertanto, in assenza di diverso limite di velocità (e segnatamente di un limite permissivo a circolare ad una velocità superiore a 130 km/h), si sarebbe dovuto ritenere applicabile proprio il limite ordinario massimo previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 1, (ovvero proprio quello di 130 km/h) con riferimento alle autostrade, donde la legittimità della contestazione addebitata al ricorrente in ordine alla violazione contemplata dallo stesso art. 142, successivo comma 8 (per la cui configurazione e sufficiente il mero superamento di detto limite, a prescindere dalla realizzazione di un diretto e concreto disordine o pericolo per la circolazione stradale, mentre, in relazione alla violazione di cui all’art. 141 C.d.S., comma 1, essa può realizzarsi anche se, di fatto, non venga ad essere infranto l’eventuale limite fisso imposto).

Dalle argomentazioni complessivamente svolte deriva la manifesta infondatezza dell’eccepita questione incidentale di legittimità costituzionale riferita all’art. 142 C.d.S., comma 1, per la supposta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1 (ricondotta all’asserita irragionevolezza della norma censurata laddove consentirebbe sempre alla competente P.A. di non applicare in concreto il limite di velocità superiore a 130 km/h, con la fissazione di quello massimo di 150 km/h, pur permettendolo le caratteristiche dello specifico tratto autostradale), per erroneità del presupposto ermeneutico ricollegato alla possibilità per il giudice ordinario di poter interferire sulla valutazione discrezionale dell’ente proprietario della strada o del legittimo concessionario, invece da escludersi sulla base dei principi generali in materia e sulla scorta del “diritto vivente” già formatosi sul punto, senza oltretutto trascurare che la previsione del limite massimo ordinario per il rispetto della velocità veicolare (di 130 km/h) imposto dal C.d.S. per le autostrade non incide in misura intollerabile ed ingiustificata su altri diritti e interessi fondamentali dei cittadini (quale, ad es., il diritto alla libertà di movimento), essendo, anzi, esso diretto a salvaguardare i valori essenziali della sicurezza pubblica e della incolumità fisica degli utenti.

6. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase giudiziale, in difetto di una rituale costituzione dell’intimato Ministero.

Occorre, tuttavia, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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