Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24247 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24247 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 21172-2012 proposto da:
ABRIOLA ANTONIO BRLNTN6C21B990R, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 124, presso lo studio dell’avvocato DONATI
SIMONA, rappresentato e difeso dagli avvocati MOCELLA MARCO, LAURO
FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ – A.N.M. SPA, in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RIZZO GAETANO giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4013/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
24/05/2011, depositata il 20/09/2011;

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Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4013 del 2011, rigettava
l’impugnazione proposta da Abriola Antonio e dichiarava improcedibile l’appello
incidentale proposto dall’ANM, Azienda Napoletana Mobilità, avverso la sentenza n.
7115 del 2007 del Tribunale di Napoli.
Il Abriola aveva adito il Tribunale lamentando di aver partecipato al concorso
per conducenti di linea, conseguendo una posizione utile in graduatoria al n. 603, ma
che non era stato assunto a tempo pieno ma a tempo parziale dal 28 novembre 1997,
poi inquadrato a tempo pieno dall’8 novembre 1999 ed a tempo indeterminato con
decorrenza 10 dicembre 1999, laddove altri, sebbene collocati in graduatoria dopo
l’anzidetta posizione, erano stati assunti a tempo pieno sin dal primo momento.
Chiedeva, pertanto di accertare il vantato diritto ad essere assunto a tempo pieno sin dal
novembre 1997, ovvero dalla diversa data risultante dallo scorrimento della graduatoria,
con la condanna della controparte al pagamento delle differenze stipendiali maturate,
oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
Per la cassazione della sentenza resa in secondo grado ricorre il Abriola
prospettando un articolato motivo di ricorso, con il quale deduce violazione (art. 360, n.
3, cpc) e falsa applicazione degli artt. 1175, 1336, 1358, 1359, 1360, 1362 e ssg, 1375,
2909 cc; artt. 324, 329, 333 cpc; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su
un punto controverso e decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cpc).
Il ricorrente, riportato il contenuto delle disposizioni codicistiche assunte come
parametro dell’illegittimità della sentenza, riporta alcune disposizioni del bando di
gara, di cui censura l’interpretazione operata dalla Corte d’Appello.
Si è costituita l’Azienda Napoletana Mobilità con controricorso, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, atteso, in particolare, che le censure si
traducono nella richiesta di un riesame nel fatto della vicenda in esame.
Il ricorso appare manifestamente inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ordinanza n. 21374 del
2010), il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
regolato dall’art. 360 cpc, e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla
predetta legge.
Il ricorso appare non rispettare sia quanto stabilito, a pena di inammissibilità,
dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e in particolare la regola della autosufficienza del
ricorso per cassazione che ne costituisce la specificazione (cfr., ex multis, recentemente
Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), sia quanto imposto, a pena di improcedibilità,
dalla norma di cui all’art. 369 cpc, comma 1, n. 4.
Secondo tali disposizioni infatti, il ricorso deve contenere, a pena di
inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei
contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda e insieme ad esso devono essere
depositati, a pena di improcedibilità, gli atti processuali i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Nel caso in esame, la parte ricorrente omette invece di depositare copia del
bando di concorso contenente le disposizioni delle quali si censura l’interpretazione resa
dalla Corte territoriale, limitandosi a riportare in ricorso alcune delle disposizioni nello
stesso contenute.
3

Il Presidente

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, a norma dell’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4, non appare sufficiente ad adempiere al relativo onere l’allegazione
dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Cass. S.U. ord. 14 ottobre 2009 n.
21747), ma è necessario a tal fme un atto specifico di deposito. A norma dell’art. 369,
primo e secondo comma, n. 4, cpc, la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta,
a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si
fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato
atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia
provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza
di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio “a quo”, a norma del terzo comma
del medesimo art. 369 (Cass., n. 3689 del 2011)».
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza
camerale.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P . Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro tremila per compenso professionale, euro cento per esborsi,
oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

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