Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24247 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18602-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI,

27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO USAI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,

(OMISSIS); S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

M.V. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, pubblicata il 27 maggio 2014, che ha confermato la sua condanna a rimborsare al Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche Sociali la somma di Lire 269.407.017 per i danni patrimoniali subiti dall’amministrazione a seguito del finanziamento di un corso falsamente tenuto da M.V. e da S.C..

La fattispecie è stata accertata dal giudice penale che ha ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Non presenta difese il Ministero.

Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di rigetto del relatore.

Il collegio ha invitato a redigere una ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello ha affermato che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Ha ritenuto che dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese confermata della Corte d’appello di Cagliari, divenuta definitiva, era stata accertata la responsabilità penale della M. in concorso con il S. perchè con artifici raggiri consistiti nel predisporre,per ottenere il finanziamento di un corso di formazione lavoro per 50 allievi, documentazioni in cui, contrariamente al vero, risultavano impartite lezioni pratiche-teoriche e sostenuto spese per la gestione del corso, avevano indotto il Ministero del Lavoro ad erogare la somma di Lire 269.407.017.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dedll’art. 185 c.p. e art. 651 c.p.p. e difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia anche in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste dal ricorrente (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5).

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 185 c.p. e art. 651 c.p.p., art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,. n. 3 e omessa e contraddittoria pronunzia in ordine un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e le censure di violazione di legge sono infondate, mentre quelle di vizio di motivazione sono inammissibili. Infatti la Corte d’appello si è attenuta alla costante giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza del giudicato penale nell’ambito del processo civile.

Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili perchè non corrispondono alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c, n. 5 applicabile alla presente fattispecie in virtù della data di pubblicazione della sentenza in quanto i fatti dedotti di cui è denunziato l’omesso esame sono stati in realtà esaminati dalla Corte d’appello e valutati non influenti sulla decisione.

Il ricorso pertanto va rigettato. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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