Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24246 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24246 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18798-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati , CALIULO LUIGI, PREDEN
SERGIO, PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FANTONI PIERO FNTPRI39C01E625W, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MOCENIGO, 26, presso lo studio dell’avvocato
MONACCHIA UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUPARINI RENATO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 74/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 19/01/2012, depositata il 20/02/2012; R

3 3 ai(0

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Renato Luparini difensore del controricorrene che
insiste per l’inammissibilità del ricorso (dep. certificato medico e
sentenza sez. Lav. 15008 del 15/07/2005;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione.

Ric. 2012 n. 18798 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente che si

r.g.n. 18798/2012 INPS c/Fantorti Piero
Oggetto: rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame dell’INPS, ha
affermato il diritto di Fantoni Piero alla rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto e alla conseguente riliquidazione della pensione di
cui era titolare, ritenendo non operante la decadenza dall’azione
giudiziaria prevista dall’art.47 del d.p.r. n.639/1970 nel caso di domanda,
come quella oggetto di causa, diretta, mediante l’applicazione del
richiesto beneficio, all’ adeguamento della misura di un trattamento
pensionistico già riconosciuto;

3. l’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo;
4. con l’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione
dell’art.47 d.p.r. n.639/1970 (in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.) e osserva
che la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, pur avendo
ricadute sulla pensione, costituisce un autonomo beneficio previdenziale,
oggetto di un diritto concettualmente distinto e, come tale, soggetto al
termine di decadenza (sostanziale) previsto dalla disposizione di legge
citata;
5. l’intimato ha resistito con controricorso;
6. il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte che, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in
particolare, Cass. sent. n.12685 del 2008 e nn.3605, 4695 e 6382 del 2012;
ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.1629 del 2012; Cass. 11400 del
2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione
giudiziaria prevista dall’art.47 del d.p.r. 639/70, nel testo sostituito
dall’art.4 d.l. 384/92 (convertito nella legge 438/92) trova applicazione
anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto
alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse

r.A. n. 18798/2012

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promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione;
7. secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art.47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione
della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge,

anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva
utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più
favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio
previdenziale previsto dall’art.13, comma 8, della legge 257/92;
8. alla tesi della Corte di merito – che vorrebbe escluse dall’applicazione
delle disposizioni legislative sulla decadenza le domande giudiziarie dei già
pensionati, giusta i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte
nella sentenza n.12720/2009, in quanto finalizzate non al conseguimento
del trattamento di pensione, bensì all’incremento di quello già liquidato può obiettarsi che, con la domanda per cui è causa, non si fa valere il
diritto al ricalcolo della

prestazione pensionistica, ovvero alla

rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o
ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il
diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini
pensionistici” e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto
strumentale ad agevolarne l’accesso ( ovvero, nel caso dei già pensionati,
ad ottenerne un “arricchimento”, ove la contribuzione posseduta sia
inferiore al “tetto massimo” dei quarant’anni) , è dotato di una sua
specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed
essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei
quali era sorto (o sarebbe sorto) — in base ai criteri ordinari — il diritto al
trattamento pensionistico;
9. resta da aggiungere, considerando che detti presupposti (esposizione
all’amianto e relativa durata) sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta
soltanto dall’interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza
dell’ente

onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo

attraverso un’ apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche
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r.g.n. 18798/2012

nel regime precedente l’entrata in vigore dell’art.47 d.l. 269/2003
(convertito nella legge 326/2003), che ne ha addirittura sanzionato la
mancata presentazione entro l’ivi previsto termine con la decadenza dal
diritto al ripetuto beneficio; con l’ulteriore conseguenza che è alla data di
tale domanda che deve aversi riguardo ai fini della verifica della
tempestività (non configurabile nel caso di specie) dell’azione giudiziaria”.
10. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

consiglio.
11. Le parti hanno depositato memorie.
12. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non infirmato dalla
memoria dell’intimato, ritenendo manifestamente fondato il ricorso, che
va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata.
13. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve provvedersi
nel merito nel senso del rigetto della domanda per il beneficio
previdenziale proposta dall’odierno resistente.
14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152
disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda introduttiva; nulla spese.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

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