Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24246 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20871-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., – C.F. (OMISSIS), società

con socio unico, in persona del Responsabile pro tempore della

Funzione Contenzioso della Direzione Regionale Lazio, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.G., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4647/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 7 marzo 2016, che, in riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, l’aveva condannata, in solido con Roma Capitale, al pagamento delle spese processuali in favore di D.M.G., opponente a cartella esattoriale vittorioso in ragione della mancata notificazione dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D.M.G. e Roma Capitale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,12,24 – 26 per la “inesistenza di un dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo in capo all’agente della riscossione”;

b) con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per “violazione del principio della soccombenza”;

c) con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, per la “insussistenza di una responsabilità in capo all’agente della riscossione per omessa verifica del titolo trasmesso dall’ente impositore”;

che i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono manifestamente infondati, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14125/16, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente), alla stregua del quale va corretta la motivazione adottata dal giudice di merito, il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 4);

che, pertanto, il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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