Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24246 del 08/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 32091-2020 proposto da:
IMMOBILIARE NOVARESE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo
studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BERTAGGIA LORENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 22815/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 20/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che, con ordinanza n. 22815 del 6 febbraio 2019, depositata il 20 ottobre 2020, questa Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTR Piemonte, che aveva accolto l’appello proposto dalla s.r.l. “IMMOBILIARE NOVARESE” avverso una sentenza della CTP di Novara, di rigetto del ricorso proposto da detta società avverso il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio su un’istanza di rimborso IVA 1987; la Corte di Cassazione, accolto il secondo dei cinque motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate e dichiarati assorbiti i restanti quattro motivi, ha rinviato la sentenza alla CTR di competenza per nuovo esame, in relazione al motivo accolto;
che la s.r.l. “IMMOBILIARE NOVARESE”, con istanza del 1 dicembre 2020, ha chiesto farsi luogo alla correzione degli errori materiali riscontrati a pag. 5 paragrafo 5 e nel dispositivo di detta ordinanza, in quanto, in entrambi i casi, il rinvio della sentenza cassata era stato disposto alla CTR della Lombardia invece che alla CTR del Piemonte, che aveva emesso la sentenza oggetto del ricorso per cassazione.
Diritto
CONSIDERATO
che sussistono gli errori materiali denunciati dalla s.r.l. “IMMOBILIARE NOVARESE” ed emendabili ai sensi dell’art. 287 c.p.c.;
che, invero, sia a pag. 5 paragrafo 5, sia nel dispositivo della citata ordinanza di questa Corte n. 22815 del 6 febbraio 2019, depositata il 20 ottobre 2020, è stata erroneamente indicata la CTR della Lombardia, in luogo della CTR del Piemonte, l’organo giudicante che aveva emesso la sentenza cassata con rinvio;
che, pertanto, l’ordinanza n. 22815, emessa da questa Corte di Cassazione il 6 febbraio 2019 e depositata il 20 ottobre 2020, va corretta sia a pag. 5 paragrafo 5, sia nel dispositivo, sostituendo alle parole “CTR della Lombardia” le parole “CTR del Piemonte”, fermo ed invariato il resto;
che la Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito.
PQM
Dispone che l’ordinanza n. 22815, emessa da questa Corte di Cassazione il 6 febbraio 2019 e depositata il 20 ottobre 2020, venga corretta sia a pag. 5 paragrafo 5, sia nel dispositivo, sostituendo alle parole “CTR della Lombardia” le parole “CTR del Piemonte”, fermo ed invariato il resto.
La Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021