Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24246 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27137-2018 proposto da:

G.D., G.A., nella qualità di eredi del Sig.

G.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8 presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’ che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIBIA, 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RUSCIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3395/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Roma, con sentenza in data 15-22018, ha respinto l’appello proposto da G.L. nei confronti della sentenza del giudice di pace di Roma, di rigetto della domanda avanzata contro Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per il pagamento della somma di 351,60 Euro, oltre interessi e maggior danno, a titolo di differenza per l’aiuto comunitario alla produzione dell’olio di oliva per la campagna olearia 1994-1995;

hanno proposto ricorso G.D. e G.A., quali eredi di G.L., con due motivi;

Agea ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello in ordine alla carenza di ius postulandi in capo al difensore di Agea, avvocato del libero foro, essendo Agea tenuta ad avvalersi, invece, del patrocinio dell’avvocatura dello Stato;

il motivo (dedotto come violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933 e successive modificazioni e dell’art. 83 c.p.c., oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato che, con riferimento all’Agea, subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2, comma 4) prevede la mera facoltà – e non l’obbligo – di avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, e successive modificazioni; tale patrocinio era obbligatorio solo per l’ente soppresso (v. ex aliis Cass. n. 863-06, Cass. Sez. U n. 22021-05);

II. – col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., i ricorrenti censurano la sentenza per aver erroneamente ritenuto la prescrizione del diritto al contributo nonostante la rilevanza dell’atto interruttivo prodotto in giudizio;

il motivo è manifestamente fondato;

il tribunale ha affermato che a fronte del recupero eseguito dall’Aima con decreto del 19-11-1997 G. aveva agito in giudizio solo nel giugno 2009, notificando la citazione; egli aveva allegato come atto interruttivo la nota dell’11-11-2003, ma questa non poteva valere come tale, poichè cumulativa e generica, essendo intitolata “intimazione e diffida pagamento aiuto alla produzione campagne 1994/1995”; donde non consentiva di rinvenire elementi onde qualificarla come costituzione in mora in relazione allo specifico diritto leso;

III. – con tale argomentazione il tribunale ha infranto il principio – pacifico nella giurisprudenza di questa Corte per cui ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (v. Cass. n. 24054-15, Cass. n. 17123-15; e v. pure di recente Cass. n. 25032-18, in controversia in parte qua sovrapponibile a quella odierna);

nello specifico risulta dalla stessa sentenza che G. aveva ricevuto l’erogazione del contributo in misura inferiore a quella sperata (e dunque a quella richiesta); consegue che è apodittica e giuridicamente ingiustificata la contigua affermazione che il documento, intestato come “intimazione e diffida pagamento aiuto alla produzione campagne 1994/1995”, riprodotto in seno al ricorso, non fosse tale da manifestare la volontà di far valere il diritto per il residuo;

IV. – l’impugnata sentenza va dunque cassata in relazione al secondo motivo;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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