Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24245 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13441-2012 proposto da:

L.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PLE CLODIO

N 16, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato

e difeso dall’avvocato FERDINANDO FRASCA;

– ricorrente –

contro

S.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

MONTELLO 10, presso lo studio dell’avvocato GERMANO GIANNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO GIANNELLA;

SA.RA., G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FERRARI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO MUTARELLI;

F.F. (OMISSIS), L.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA DI RITO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA IACHETTA;

– controricorrenti –

e contro

D.G., D.L., DO.GI.,

D.A., C.A., SA.GI., D.A.,

I.A., L.N. (OMISSIS), F.F. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso 13441-2012 proposto da:

F.F., (OMISSIS), L.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA DI RITO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA IACHETTA;

– ricorrenti incidentali –

contro

SA.RA., GU.GA. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FERRARI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO MUTARELLI;

– controricorrenti –

e contro

L.I. (OMISSIS), F.C. FRRCMN45B01F141Q,

D.G., D.L., DO.GI., D.B.,

D.A., S.C. (OMISSIS), C.A.,

SA.GI., D.A., I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1172/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Vicenzi per delega dell’Avvocato Giannella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 23 giugno 1983 Sa.Ra. conveniva davanti al Tribunale di Avellino S.C. e D.A., imputando alla prima la violazione di quanto previsto nella concessione edilizia relativa al fabbricato sito in (OMISSIS), viale San Modestino, con conseguente condanna al pagamento del costo necessario per rendere conforme il fabbricato; nonchè chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di vendita del posto macchina in favore di D.A., con emissione di sentenza costituiva dell’atto di trasferimento del posto macchina e condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva S.C. chiedendo il rigetto della domanda ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Sa. per mancanza di prova della proprietà di un appartamento nel fabbricato di (OMISSIS), nonchè la prescrizione e la decadenza dall’azione esperita contro la venditrice. La convenuta deduceva altresì l’infondatezza della nullità dell’atto di vendita del seminterrato in quanto bene cedibile autonomamente dallo spazio condominiale.

Con successivo atto di citazione notificato il 5 dicembre 1994 D.L., D.G., Do.Gi., D.B., D.A., C.A., Sa.Gi., Sa.Ra. e G.G. convenivano davanti al Tribunale di Avellino S.C., L.I., F.C., D.A., I.A., L.N. e F.F. al fine di sentir dichiarare la nullità delle clausole dei rispettivi atti di acquisto degli immobili venduti dalla S., nella parte in cui quest’ultima si riservava la proprietà delle aree di parcheggio del piano interrato e delle aree pertinenziali circostanti il fabbricato di viale (OMISSIS), con conseguente dichiarazione di nullità degli stessi. Gli attori chiedevano altresì che venisse dichiarato il trasferimento di tali aree in loro favore in proporzione dei millesimi con sentenze costitutive; in subordine chiedevano la declaratoria di servitù passive sugli spazi di parcheggio oltre al risarcimento dei danni. Si costituivano S.C., L.I., F.C., D.A. e I.A., contestando le avverse pretese.

Le cause riunite venivano decise dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 1514/2005 del 15 novembre 2005, che: rigettava la domanda di Sa.Ra. contro D.A.; accoglieva la domanda degli attori contro S.C., stabilendo il parziale annullamento degli atti; condannava S.C. al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 39.600,00, ad una media di comune esperienza di Euro 2.50 giornalieri per parcheggio per trenta giorni per undici anni per quattro parti attrici, quali danni da mancato godimento dell’area di parcheggio esterno, oltre interessi legali dalla domanda; nonchè al pagamento della somma di Euro 2.500,00 per danni da mancato rispetto delle distanze dal torrente (OMISSIS), oltre interessi legali dalla domanda, e della somma di Euro 25.657,56 per eventuali pagamento del condono edilizio o sanzioni.

Avverso la sentenza del Tribunale di Avellino proponeva appello S.C., deducendo la violazione del disposto della L. 6 agosto 1967, n. 705, l’irrilevanza degli effetti degli atti di vendita nella sfera dei privati condomini del fabbricato, il difetto di interesse ad agire degli attori, la violazione dei principi in tema di obbligazioni e l’errata determinazione dell’importo risarcibile.

D.L., D.G., Do.Gi., D.B., D.A., Sa.Ra. e G.G. proponevano appello incidentale quanto alla determinazione dei danni per le riscontrate difformità urbanistiche e per la mancata assegnazione dei posti auto e delle aree di parcheggio a persone estranee al condominio.

C.A. e Sa.Gi. chiedevano il rigetto dell’appello principale.

L.N. e F.F. proponevano appello incidentale per le carenze di motivazione della sentenza del Tribunale, per la violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18 e per far valere la garanzia per evizione e la condanna del venditore al risarcimento.

L.I. e F.C. aderivano alle doglianze dell’appellante principale e proponevano appello incidentale, contestando la nullità del loro acquisto delle aree site nel piano interrato del fabbricato, negandone la destinazione a parcheggio, e comunque ribadendo le domanda di garanzia e di manleva nonchè di risarcimento dei danni proposte nei confronti della S. e del tutto trascurate dal primo giudice, con riferimento alle spese o alle perdite che essi dovessero sostenere in conseguenza dell’accoglimento delle pretese degli attori.

Con sentenza n. 1172/2011 del 7 aprile 2011, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva in parte l’appello di S.C., rigettando la domanda di risarcimento proposta nei confronti della stessa per mancato utilizzo del posto auto, per eventuale pagamento del condono edilizio e per eventuali sanzioni; respingeva, invece, tutti gli appelli incidentali. Avverso tale sentenza della Corte d’appello di Napoli, L.I. e F.C. hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi. S.C. resiste con controricorso al ricorso principale. L.N. e F.F. si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale strutturato in tre motivi. G.G. e Sa.Ra. resistono con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale. Rimangono intimati senza svolgere difese D.G., D.L., Do.Gi., D.B., D.A., C.A., Sa.Gi., D.A. e I..

All’udienza di discussione il difensore dei ricorrenti incidentali L.N. e F.F. ha richiesto termine per rinnovare la notificazione del ricorso incidentale agli intimati, litisconsorti necessari, D.G., D.L., Do.Gi., D.B., D.A., C.A., Sa.Gi., D.A. e I.A., non essendosi perfezionata la prima tentata notifica.

Agli effetti dell’art. 331 c.p.c., deve pertanto essere integrato il contraddittorio nei confronti di D.G., D.L., Do.Gi., D.B., D.A., C.A., Sa.Gi., D.A. e I.A..

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contradditorio mediante notificazione del ricorso incidentale di L.N. e F.F. a D.G., D.L., Do.Gi., D.B., D.A., C.A., Sa.Gi., D.A. e I.A., fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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