Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24245 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24245 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 30292-2011 proposto da:
FRILLICCI ELVIRA FRLLVR44T62E230T, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio
dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MOSCONI GATTA giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

Data pubblicazione: 28/10/2013

LUCIANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PUGLISI LUCIA giusta procura in calce al controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 80/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Di Celmo Massimo difensore della ricorrente che si
riporta al ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello di Frillicci
Elvira avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva
escluso l’esistenza di postumi invalidanti risarcibili a seguito
dell’infortunio occorsole il 24.9.2002.
La Frillicci denuncia la violazione dell’art. 2 d.p.r. 1124 del 1965
e dell’art. 41 c.p. oltre che l’omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione tanto in violazione dell’art. 360
comma 1 n. 5.
In sostanza si duole dell’erroneità delle conclusioni alle quali è
pervenuto il consulente che non avrebbe tenuto conto della
sequenzialità causale tra infortunio e esiti
invalidanti,valorizzando patologie p regres se invece che
sottolineare i caratteri dello sforzo come causa violenta anche in
una normale e abituale attività lavorativa che comporti una
erogazione di forza fisica concentrata nel tempo essendo
sufficiente che sia diretta a vincere una resistenza peculiare del
Ric. 2011 n. 30292 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

PERUGIA del 2/2/2011, depositata il 12/05/2011;

lavoro stesso, escludendo che il nesso causale possa essere
interrotto dall’esistenza di condizioni morbose preesistenti.
Il ricorso è infondato in quanto si pretende che la Corte
provveda ad un nuovo accertamento dei fatti già esaminati dal
giudice di merito che, con motivazione logica ed esauriente è

L’indagine sulla obiettiva esistenza delle infermità, la loro natura,
l’entità, il carattere permanente, l’esistenza del nesso di causalità,
l’incidenza di fattori patogeni pregressi, costituiscono tutte
analisi che, ove come nella specie esaurientemente e logicamente
motivate, non possono essere oggetto di ulteriore verifica da
parte di questa Corte essendo tale indagine riservata
esclusivamente al giudice di merito (cfr. in tal senso la costante
giurisprudenza di questa Corte e tra le tante Cass. 20234 del
2010 che esamina un caso analogo e reitera i principi più volte
affermati da questa Corte in tema di indagine sul vizio di omessa
o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex
art. 360 c.p.c., n. 5).
Le spese seguono la soccombenza non ricorrendo i presupposti
di legge per tenerne la parte indenne.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
liquidate in € 2000,00 per compensi professionali ed in € 100,00
per esborsi. Oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3.10.2013

pervenuto alla decisione di rigetto della domanda.

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