Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24245 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7999-2016 proposto da:

AD PLUS SRL, in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE SCARANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata

il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO

che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 7999 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato l’unico motivo del ricorso, posto che non risulta che il Tribunale di Frosinone nel liquidare i compensi abbia rispettato il tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2014, posto che, sia pure applicando i criteri minimi, l’importo da liquidare sarebbe stato superiore a quello che è stato liquidato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.= Ad Plus S.r.l. con ricorso notificato il 1 aprile 2016 ha chiesto a questa Corte il parziale annullamento della sentenza n. 35 del 2016 con la quale il Tribunale di Frosinone riformava la sentenza n. 961 del 2015, relativamente al capo delle spese, con la quale il Giudice di Pace di Frosinone aveva annullato l’ordinanza ingiunzione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 (perchè era stata dimostrata l’errata applicazione della normativa sulla riduzione della velocità rilevata in relazione alla tolleranza strumentale delle apparecchiature di rilevamento) e aveva compensato le spese. Secondo il Tribunale di Frosinone, la compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace, andava annullata dato che nella sentenza appellata non si rinveniva neppure per deduzione alcuna plausibile giustificazione dell’operata compensazione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla Società Ad Plus con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

2.= Con l’unico motivo di ricorso la società Ad Plus lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. violazione del D.M. n. 55 del 2014 in materia di liquidazione dei compensi nonchè violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, sulla decorosità del compenso. La ricorrente sostiene che il tribunale di Frosinone nel liquidare i compensi non abbia correttamente applicato i tariffari vigenti di cui al D.M. n. 55 del 2014. Stando ai valori tariffari minimi, il compenso per il giudizio innanzi al Giudice di Pace sarebbe dovuto essere pari ad Euro 180,00 e per il giudizio davanti al Tribunale di Euro 221,00 (non essendoci stata la fase istruttoria), oltre ovviamente le spese generali, gli accessori come per legge per ciascuna fase del giudizio. Sicchè il Tribunale non avrebbe potuto liquidare come ha fatto Euro 150 per il giudizio davanti al GdP ed Euro 170 per il giudizio davanti al Tribunale.

2.1. = Il motivo è fondato.

Va qui premesso che, nel caso in esame, la liquidazione dei compensi al legale per l’attività prestata dovrebbe rispettare i criteri e le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, posto che ai sensi dell’art. 28 del medesimo Decreto i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso”, la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Senonchè nel caso in esame, non risulta che il Tribunale di Frosinone nel liquidare i compensi abbia rispettato il tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2014, posto che sia pure applicando i criteri minimi, l’importo da liquidare sarebbe stato superiore a quello che è stato liquidato.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rideterminando le spese giudiziali relative ai precedenti gradi del giudizio. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio posto che la Prefettura Ufficio territoriale Governo Frosinone in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, liquida a favore della società Ad Plus srl: Euro 180,00 per il giudizio di primo grado; Euro 221 per il giudizio di appello, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; C. 255 per il presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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