Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24245 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26077-2018 proposto da:

CONSORZIO CO.GE.RI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7 INTERNO 7, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 REGIONE CAMPANIA,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 52-2018, ha respinto il gravame del Consorzio Co.ge.ri. nei confronti della decisione con la quale il tribunale aveva accolto l’opposizione della regione Campania a un decreto ingiuntivo notificatole per la restituzione della somma erogata a O.G., a titolo di risarcimento del danno da illegittima espropriazione nel contesto di opere infrastrutturali delle quali il consorzio era stato concessionario;

la corte d’appello ha condiviso l’affermazione del tribunale stando alla quale il credito restitutorio era da ritenere prescritto per l’avvenuto infruttuoso decorso del decennio, senza atti interruttivi medio tempore pervenuti alla regione;

il consorzio ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico mezzo, col quale ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5): a dire del ricorrente la corte avrebbe, da un lato, mancato di esaminare l’atto interruttivo dell’11-7-2008 e, dall’altro, ritenuto “per un errore di svista” che l’atto interruttivo portante la data del 10-9-2010 avesse data “10-9-2000”; il che non costituirebbe un vizio revocatorio, essendo stato controverso il fatto medesimo tra le parti;

la regione ha replicato con controricorso;

il consorzio ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale con proposta di inammissibilità per doppia conforme;

il collegio lo ritiene ammissibile, poichè, sebbene nell’identicità della questione sottostante (la prescrizione del credito), la complessiva motivazione della sentenza di primo grado (che la Corte può esaminare onde dirimere la fattispecie di diritto processuale) non consente di apprezzare una pedissequa sovrapposizione di fatti rispetto a ciò che emerge dalla decisione d’appello;

II. – il ricorso è fondato nel senso che segue; il consorzio denunzia l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della data dell’atto di diffida del 10-9-2010, sbrigativamente individuato in sentenza come avente data 10-9-2000; e quindi lamenta, a cascata, l’incomprensibilità della decisione in punto di prescrizione decennale dell’intero credito restitutorio, dalla sentenza indicato come relativo a distinti pagamenti effettuati tra il 24-5-2000 e il 30-9-2000;

la censura non traduce un vizio revocatorio, essendo calibrata su un fatto controverso tra le parti;

III. – occorre dire che il testo della diffida ad adempiere è riprodotto nel ricorso per cassazione e corrobora l’assunto circa la data della medesima così come dal ricorrente indicata (10-9-2010); tale data è altresì riscontrata dalla copia della notificazione (art. 369 c.p.c.);

ben vero ciò appare supportato dalla stessa sentenza, nel rilievo per cui, tra i documenti depositati nella sede monitoria, emergeva giustappunto “l’atto di diffida notificato tramite ufficiale giudiziario il 10 settembre 2010”, riferito alla “restituzione (anche) dell’importo in oggetto”;

IV. – per contro la sentenza ha respinto l’appello con la lapidaria affermazione che il termine di prescrizione decennale doveva considerarsi trascorso “a partire dall’unico (e comunque ultimo) atto interruttivo (..) costituito dalla citata diffida ad adempiere notificata il 10 settembre 2000”;

e pur si dice che il consorzio aveva presentato il 27-102010 il ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 19-12011;

V. – la motivazione è viziata da un’evidente incongruenza di enunciati, poichè la descrizione di ciò che era stato depositato a supporto del decreto ingiuntivo contraddice l’affermazione di inesistenza di atti interruttivi diversi dalla diffida del 10-9-2000;

VI. – la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per quanto interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U n. 8053-14), consente la denunzia dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;

tanto accade non solo nell’ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero in quella di “motivazione apparente”, ma anche nell’ipotesi di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (così Cass. Sez. U n. 8053-14 cit.), cosa che dà luogo alla fattispecie di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile qual è quella di cui all’impugnata sentenza;

il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Napoli;

questa, in diversa composizione, rinnoverà l’esame e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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