Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24244 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16135-2013 proposto da:

G.N., (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRO CICIARELLI, BARBARA ALARI, FULVIO FIORE;

– ricorrente –

contro

SOVRINTENDENTE ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE MILANO e MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

CONSIGLIO NOTARILE MILANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GIORGIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REMO DANOVI;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO MILANO;

– intimata –

e sul ricorso 16135-2013 proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE MILANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GIORGIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REMO DANOVI;

– ricorrente incidentale –

contro

G.N., (OMISSIS), SOVRINTINDENTE ARCHIVIO NOTARILE

DISTRETTUALE MILANO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), PROCURA

GINERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Giorgianni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di ispezione biennale espletata dall’Archivio notarile distrettuale di Milano con riguardo agli atti rogati dal notaio G.N. di Milano nel periodo (OMISSIS), poi documentata nel verbale del 5 agosto 2011, veniva accertata un’anomala frequente adozione della forma della scrittura privata autenticata per gli atti di trasferimento immobiliare, in luogo di quella dell’atto pubblico, e la ricorrenza di una serie di clausole contenenti l’esonero del notaio dal dovere di effettuare le visure catastali, anche in relazione alla rispondenza dello stato di fatto dell’immobile alla situazione catastale. Così, in data 2 marzo 2012 il Sovrintendente dell’Archivio Notarile trasmetteva alla CO.RE.DI. una richiesta di apertura di procedimento disciplinare, contestando la violazione dell’art. 28 della Legge Notarile e richiedendo l’irrogazione della sanzione disciplinare di un anno di sospensione dall’esercizio della professione. Successivamente, in data 29 marzo 2012, il Consiglio Notarile, ravvisata la rilevanza deontologica dei fatti indicati, trasmetteva a sua volta alla CO.RE.DI. una propria richiesta di apertura di procedimento disciplinare, con la quale veniva contestato al notaio, in relazione ai fatti indicati, di aver violato: “1) L’art. 147, lett. a) e lett. c) Legge Notarile, avendo compromesso, con la propria condotta, il decoro e il prestigio della classe notarile; 2) In modo costante, ripetuto, sistematico e non occasionale l’art. 147, lett. b Legge Notarile in relazione ai seguenti articoli del codice deontologico: 14, 37, 41, 42, 48 e 50”. Quanto alla misura della sanzione, tenuto conto della gravità del comportamento, delle conseguenze dannose dello stesso, dell’esistenza di una recidiva specifica e della grave perseveranza nella reiterazione della condotta, anche in considerazione delle precedenti condanne ricevute, il Consiglio notarile domandava applicarsi la sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di quattro mesi.

I due procedimenti disciplinari venivano riuniti e il notaio G. depositava memoria in data 31 maggio 2012, con la quale eccepiva la nullità dell’intera procedura e confutava la fondatezza di tutti i capi di incolpazione, mentre, in via subordinata, domandava la riduzione delle sanzioni richieste.

Il Consiglio Notarile, con memoria in data 1 giugno 2012, ribadiva la fondatezza della propria richiesta, evidenziando come la clausola di esonero stigmatizzata ricorresse in ben trentanove atti rogati dal notaio G. tra il mese di (OMISSIS).

Con decisione n. 97 del 2/3 luglio 2012, la CO.RE.DI. accertava l’avvenuta violazione dell’art. 147 della legge notarile, in relazione alla lett. a), alla lett. b) in riferimento agli artt. 17, 37, 42, 47 e 48 dei Principi di deontologia, nonchè alla lett. c), e perciò infliggeva al notaio G. la sanzione disciplinare della sospensione per mesi cinque. La CO.RE.DI. riteneva, altresì, fondate quaranta contestazioni sollevate dall’Archivio Notarile ed irrogava, al riguardo, le correlative sanzioni pecuniarie.

Con ricorso depositato in data 8 agosto 2012, il notaio G. impugnava la decisione della CO.RE.DI., riproponendo le stesse difese dedotte nel corso del procedimento amministrativo. L’Archivio notarile di Milano, il Consiglio notarile di Milano e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello chiedevano di respingere il gravarne. La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 12 marzo 2013, rigettava l’opposizione, condannando il ricorrente a rimborsare le spese processuali liquidate in favore dell’Archivio Notarle e della CO.RE.DI.

In sintesi, la Corte d’Appello riteneva infondata l’eccezione di nullità proposta dal notaio G. quanto alla possibilità per il Conservatore dell’Archivio di sollevare rilievi nei confronti di scritture private autenticate, in quanto i poteri di ispezione ex artt. 128 e 129 Legge Notarile avrebbero per oggetto i soli “atti rogati”, ovvero, a dire del ricorrente, unicamente gli atti pubblici. A dire della Corte di merito, l’eccezione sarebbe priva di consistenza sia per la generale portata degli artt. 128, commi 1 e 3, e art. 129, comma 1 Legge Notarile, i quali si riferiscono a “repertori, registri, atti rogati”, ovvero ad “atti, registri, repertori, e, ancora, ad “atti e repertori”; sia perchè la CO.RE.DI. aveva poi sanzionato il notaio sulla base anche delle contestazioni contenute nella richiesta avanzata dal Consiglio Notarile.

Inoltre, la Corte di Milano condivideva la motivazione della CO.RE.DI. quanto al disvalore della condotta del notaio alla luce delle contestate violazioni, tratte dalle risultanze del verbale ispettivo del 5 agosto 2011, e consistenti nella sistematica adozione da parte del notaio G., negli anni (OMISSIS), dello strumento della scrittura privata autenticata in luogo dell’atto pubblico per la stipula dei trasferimenti immobiliari, in uno all’abituale inserimento in tali scritture di una clausola diretta ad esonerarlo da ogni responsabilità in merito ai controlli normalmente imposti dalla legge in relazione alle visure catastali, nonchè alla rispondenza dello stato di fatto dell’immobile alla situazione catastale. Dagli accertamenti espletati, la Corte d’appello ricavava che solo sporadicamente erano state effettuate dal notaio le visure ipotecarie e catastali, oppure che le stesse erano state esperite soltanto nei confronti di uno di due venditori, oppure in modo non aggiornato rispetto alla data dell’atto; ancora, che in altri casi le relazioni non risalivano ai titoli di provenienza nel ventennio, oppure che le note “a carico” non erano state sviluppate. Il notaio G., secondo la Corte di Milano, nemmeno aveva dimostrato di aver agito su impulso concreto delle parti, ovvero in relazione a circostanze eccezionali dallo stesso accertate.

Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano il notaio G.A. ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Resistono con controricorsi l’Archivio notarile distrettuale di Milano e il Consiglio Notarile di Milano, il quale propone altresì ricorso incidentale per ottenere la corresponsione delle spese erroneamente liquidate dalla Corte di Milano alla CO.RE.DI..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiugidiziale, va osservato come nel ricorso il Notaio G.N. ha dedotto che sarebbe stato collocato a riposo nel settembre 2014 a seguito del compimento del settantacinquesimo anno di età, circostanza confermata dai dati del ricorrente indicati nel medesimo atto introduttivo. In tal senso il Pubblico Ministero ed in via subordinata lo stesso controricorrente, hanno concluso all’udienza di discussione chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso.

Va allora data conferma all’orientamento di questa Corte secondo cui “il collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuto prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa” (Cass. 11 maggio 2015, n. 9481; Cass. 13 marzo 2012, n. 4001). Il ricorrente notaio G., per quanto dallo stesso dedotto in ricorso, è cessato dal servizio nel settembre 2014 per raggiunto limite di età. Il collocamento a riposo dell’incolpato notaio implica, dunque, la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

11. Il Consiglio Notarile di Milano ha, peraltro, proposto ricorso incidentale per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 1, 2, 4 e 11, e della Tabella A al decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Vi si assume che la Corte d’Appello abbia erroneamente indicato in dispositivo il nome delle parti, confondendo il Consiglio Notarile stesso con la CO.RE.DI. e liquidando all’Archivio Notarile la nota spese del Consiglio Notarile. Si evidenzia come la CO.RE.DI. non fosse nemmeno parte del giudizio. Vengono inoltre contestate come non dovute alcune voci di compenso liquidate in favore dell’Archivio Notarile, in quanto ricavate dalla nota spese del Consiglio (refusione delle spese vive, fase decisoria).

Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte di cassazione, per la sua natura di giudice di legittimità, non può disporre la correzione di errori materiali contenuti nella pronuncia di merito impugnata, quale è quello descritto nella specie, là dove, proprio in applicazione del disposto dell’art. 91 c.p.c., ovvero condannando al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, è stato sbagliato il nome di uno dei vincitori per effetto di una semplice svista. Tale correzione va fatta, a norma degli artt. 287 c.p.c. e ss., dal giudice a quo, al quale la relativa istanza può proporsi pur dopo la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5454 del 11/10/1980).

Il Consiglio del Notariato non ha poi interesse a dolersi della liquidazione delle spese processuali effettuata in favore dell’altra parte vincitrice Archivio Notarile di Milano in danno del soccombente.

3. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell’esito del procedimento.

Non sussiste l’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 -, stante l’inammissibilità sopravvenuta, e non originaria, del suo gravame (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 16636).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per cessazione della materia del contendere, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consiglio Notarile di Milano e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per lo stesso ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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