Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24244 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24244 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 29922-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 28/10/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

– resistente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 607/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 19.5.2011, depositata il 20/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega
avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Messina accogliendo l’appello proposto da
Belardo Maria ha accolto la sua domanda e dichiarato il diritto a
percepire l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.8.2006
condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati della prestazione
con gli accessori di legge.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps dolendosi dell’erroneità
della sentenza che, dichiarando di uniformarsi alle conclusioni a cui era
pervenuto il consulente nominato in appello, aveva ritenuto
sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della
prestazione dal 1 agosto 2006 mentre il ctu ne aveva accertato la
ricorrenza solo dal 31.8.2010.
La Berardi è rimasta intimata mentre il Ministero dell’Economia e
delle Finanze si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza.
Tanto premesso si osserva che effettivamente in maniera del tutto
immotivata la Corte di appello ha ritenuto di far retroagire il diritto
all’indennità di accompagnamento ad una data in cui pacificamente la
Berardi pur invalida al 100% non era ancora in condizioni tali da
necessitare per lo svolgimento delle attività basilari della vita
Ric. 2011 n. 29922 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

BELARDO MARIA;

necessari ulteriori accertamenti di merito, la sentenza cassata può
essere decisa nel senso della condanna dell’Istituto al pagamento della
prestazione assistenziale dal 1.9.2010 con gli interessi dovuti per legge.
Quanto alle spese sussisto giusti motivi ravvisabili nella natura della
censura e nelle ragioni sottostanti la modifica per compensarle
interamente tra le parti,

pou

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impuganta in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, condanna l’Inps all’erogazione dell’indennità di
accompagnamento a decorrere dal 1.9.2010 con gli interessi di legge.
Compensa le spese del presente giudizio

A.

D

Nkiski, altri gradi.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2010

Il Presidente

quotidiana di un accompagnatore.
Tanto risulta dalla consulenza disposta in appello il cui contenuto è
riportato nel ricorso per cassazione al quale l’Inps ha allegato il
documento.
La Corte pertanto incorrendo nel vizio denunciato ha
immotivatamente fissato la decorrenza della prestazione in una data
diversa da quella stabilita dal consulente senza di ciò dare alcuna
spiegazione.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo

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