Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24244 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA SESTRI SPA in persona dell’Amministratore Delegato pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 6, presso
lo studio dell’avvocato FRONTICELLI BALDELLI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO GLOBE SRL;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il
06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO,
delega Avvocato FRONTICELLI BALDELLI GIOVANNI, che si riporta al
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Equitalia Sestri Spa, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto del tribunale di Vercelli, depositato il 6 luglio 2007, con il quale, rigettata l’opposizione della medesima contro il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della società Globe srl, non veniva riconosciuta la pretesa di tale concessionaria alla riscossione circa il privilegio relativo all’Irap. In particolare il giudice affermava che non era dato ravvisare il medesimo, posto che tale tipo d’imposta, ancorchè di carattere statale, tuttavia non è strutturata con la stessa disciplina della soppressa Ilor, nè la norma codicistica può avere un’interpretazione analogica, essendo di stretta interpretazione, come pure non si presta a quella estensiva.
Il contribuente non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col suindicato motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto si tratta di tributo che ha sostituito in tutto l’Ilor, anche nelle convenzioni internazionali, per l’esigenza di evitare la doppia imposizione, sicchè, trattandosi in tutto di imposta statale, ancorchè ne siano beneficiarie le regioni, una quota del relativo gettito spetta all’erario, tanto che la riscossione dell’Irap avviene con lo stesso sistema delle altre imposte dirette, e quindi mediante il ruolo.
Il motivo è fondato. Invero il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 C.C., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4861 del 01/03/2010, n. 5297 del 2009). Persino con riferimento all’ICI le SS.UU. hanno statuito che “il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752 c.c., u.c., a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto pure per i crediti retributivi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se no compresa, tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931, perchè introdotta successivamente con il D.Lgs. n. 504 de 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio” (V. Sez. U, Sentenza n. 11930 del 17/05/2010).
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo di ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito d’imposta va accolto.
Quanto alle spese del grado di merito e del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della particolarità della questione giuridica trattata e dello “jus superveniens”, nonchè del contegno processuale del fallimento intimato, che non ha resistito in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011