Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24244 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. I, 02/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/11/2020), n.24244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27591/2015 proposto da:

Presidenza del Consiglio di Ministri in persona del Presidente pro

tempore del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliato in

Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., D.E.;

– intimato –

nonchè sul ricorso successivo proposto da:

A.C., B.A., C.C.A.,

D.N.D., D.R.G., G.M., L.R.,

M.F., N.R., P.A., R.S.,

S.F., St.Il., V.W.S., elettivamente

domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv.to Domenico Bonaccorsi

di Patti, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.to

Giancarlo Faletti;

– ricorrenti incidentali –

contro

Presidenza del Consiglio di Ministri in persona del Presidente pro

tempore del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliato in

Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca Scientifica

Ministero della Sanità Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4955/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 4/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

7/10/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Visto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio di Ministri avverso l’epigrafata ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto tra gli altri da P.G. D.E., ha condannata l’odierna ricorrente al risarcire il danno cagionato a quest’ultimo per il mancato adempimento da parte dello Stato italiano degli obblighi discendenti dalla direttiva 82/76/CEE del 26.1.1982 e, segnatamente dell’obbligo indicato dal punto 1 dell’allegato di assicurare ai medici ammessi ai corsi di specializzazione “un’adeguata remunerazione”.

2. Visto il ricorso proposto da A.C. + 13 avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello dei medesimi inteso a conseguire il risarcimento del danno loro cagionato per il mancato adempimento da parte dello Stato italiano degli obblighi discendenti dalla direttiva 82/76/CEE del 26.1.1982 e, segnatamente dell’obbligo indicato dal punto 1 dell’allegato di assicurare ai medici ammessi ai corsi di specializzazione “un’adeguata remunerazione”.

3. Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, si imponga la loro riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Preso atto che il ricorso iscritto al RG 27951/2015 è stato notificato nel domicilio eletto dal P. presso lo studio dell’avvocato Marco Tortorella sito in (OMISSIS) con consegna dell’atto a mani di Sa.Il. segretaria dello studio; e che dall’epigrafe della sentenza impugnata consta che il P. è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Domenico Bonaccorsi di Patti; e che pertanto la predetta notificazione è stata eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c..

5. Considerato che alla stregua degli enunciati di Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.; che nella specie il P. non si è costituito.

6. Considerato che, dichiarata perciò la nullità della notificazione nei confronti del medesimo, occorre ordinarne la rinnovazione e, previa assegnazione di termine allo scopo, occorre disporre il rinvio dell’odierna trattazione a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di G.D.E. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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