Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24243 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Centro Leasing s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 127/2005/34 depositatali 2/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Urbani Neri Fabrizio per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 127/2005/34. Il ricorso non è stato notificato al Centro Leasing s.p.a. per irreperibilità del destinatario.

In tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – come nel caso in esame, secondo quanto certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente (Sez. L, Sentenza n. 7358 del 26/03/2010); ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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