Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24243 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35448-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, C/O l’AVVOCATURA CAPITOLINA V.

DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

ROSSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE D’EGITTO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA VENEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

SALVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI PANZERA DA EMPOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2334/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che il Comune di Roma Capitale propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto avverso un avviso di accertamento IMU 2013; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’attività di ospitalità fornita dall’Istituto contribuente possedesse tutti i requisiti di legge per ritenerla esente dal pagamento dell’IMU, trattandosi di scuola parificata, i cui ricavi non sembravano costituire un reddito riconducibile ad un’attività commerciale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il Comune di Roma Capitale lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che l’Istituto contribuente non fosse tenuto al versamento dell’IMU; invero, pur avendo l’Istituto anzidetto il requisito soggettivo previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, per essere esso un ente non commerciale, non era stato provato il requisito oggettivo, essere cioè gli immobili di proprietà di detto Istituto utilizzati in via esclusiva per le attività tassativamente previste dalla norma anzidetta e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali. ricreative e sportive, di religione e di culto, nonché didattiche; con specifico riferimento a tale ultima attività, lo svolgimento della stessa non costituiva di per sé sola presupposto per potere beneficiare dell’esenzione invocata, essendo altresì necessario verificare che detta attività didattica non fosse svolta in concreto con modalità commerciali; e, nella specie, era risultato che l’attività didattica esercitata nelle unità immobiliari in contestazione produceva degli introiti, essendo essa svolta dietro il pagamento di tariffe totalmente a carico degli utenti; nell’anno 2011 l’Istituto aveva avuto peraltro un volume di affari pari ad Euro 96.635,00, si che era palese lo scopo di lucro da esso perseguito, pur trattandosi di ente senza fine di lucro;

che, con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Roma Capitale deduce violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, spettava all’Istituto contribuente l’onere di provare di avere diritto all’esenzione IMU, secondo i principi fissati dall’art. 2697 c.c. in materia di incidenza dell’onere della prova; l’Associazione avrebbe dovuto cioè provare di utilizzare direttamente l’immobile, cui si riferiva l’IMU chiesta in pagamento, per lo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla legge e che non avessero natura esclusivamente commerciale, non fossero cioè svolte secondo le regole proprie dell’economia di mercato; e l’onere di dimostrare che il concreto utilizzo dell’immobile non fosse avvenuto con modalità d’attività commerciale, gravante sul contribuente, non poteva essere assolto su base documentale e, nella specie in esame, i documenti prodotti dall’Istituto contribuente non dimostravano che l’attività didattica fosse attività priva di lucro e finalizzata a scopi di solidarietà sociale, essendo al contrario presenti gli elementi tipici dell’economia di mercato, quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza, si che trattavasi di attività svolta in forma commerciale;

che l’Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria; che i due motivi di ricorso proposti dal Comune di Roma Capitale da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, l’IMU è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 7, a decorrere dal 2014; e, per essa, sono state confermate le esenzioni previste per l’ICI dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) ed i); è poi noto che il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, convertito nella L. n. 214 del 2011, ha anticipato l’applicazione dell’IMU già a partire dall’anno 2012, senza intervenire sull’esenzione per gli immobili, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, cit. art. 7, comma 1, lett. d) ed e); è altresì noto che il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, convertito nella L. n. 27 del 2012, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2013, ulteriori limiti all’applicabilità delle citate esenzioni di cui sopra; sulla base di tale ultima normativa, l’esenzione dall’IMU è fruibile da parte dei soggetti, che rispondano a requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo; il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; e non è contestato il possesso di tale requisito da parte dell’Istituto contribuente; il requisito oggettivo consiste che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui alla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a); occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU; tale attività dev’essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà; occorre poi aggiungere che il D.L. n. 174 del 2012, art. 9, comma 6, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 2012, ha integrato il D.L. n. 1 del 2012, cit. art. 91 bis, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2012, prevedendo l’emanazione di un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale sarebbero stati stabiliti i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui al cit. D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali; ed infatti è stato emanato il D.M. n. 200 del 2012, con cui sono state stabilite le modalità e le procedure riferite alle dichiarazioni IMU per qualificare le attività didattiche come svolte con modalità non commerciali; tali requisiti sono:

– che l’attività sia paritaria rispetto a quella statale e che la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli allievi;

– che siano comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alcuni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standars previsti, di pubblicità dei bilanci;

– che l’attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero di versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio;

che la CTR non ha adeguatamente valutato gli anzidetti criteri, idonei ad escludere la natura commerciale dell’attività svolta negli immobili destinati all’esercizio dell’attività didattica; avrebbe dovuto invero essere verificata in concreto la gratuità dell’attività svolta, ovvero che gli eventuali importi versati fossero, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione (cfr. Cass. n. 28578 del 2020; Cass. n. 1031 del 2021; Cass. n. 4502 del 2012; Cass. n. 14226 del 2015);

che, al contrario, la CTR si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che l’attività didattica svolta dall’Istituto contribuente negli immobili, per i quali è stato chiesto il pagamento IMU anno 2013, fosse avvenuto con modalità non commerciali, pur avendo ammesso che l’entità dei ricavi non fosse marginale;

che, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Roma Capitale va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.O.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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