Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24242 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6500-2013 proposto da:

D.A.E., (OMISSIS), A.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.G. PORRO 26, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ANASTASIO PUGLIESE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DI MICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato GIARDINA Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ANASTASIO PUGLIESE Guido, difensore dei ricorrenti che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato DI MICCO Andrea, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati deposita in udienza nota spese e

memoria ex art. 372 c.p.c.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto notificato il 21.12.1989 e poi riassunto il 20.3.1990 D.A.E. e A.R., acquirenti di un immobile in (OMISSIS) con annessa area destinata a servitù di passaggio, convennero davanti al Tribunale di Latina il venditore M.M. (rappresentato dal procuratore speciale T.A.) per sentirlo condannare alla consegna della superficie necessaria alla realizzazione di una strada destinata all’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo le modalità stabilite nell’atto di acquisto del (OMISSIS) e in quello (OMISSIS) entrambi rogati dal notaio F..

Il convenuto si oppose alla domanda replicando che il tracciato della servitù reclamato dagli attori era in realtà frutto di un errore del notaio nella stesura dell’atto (OMISSIS), tant’è che le parti in pari data avevano redatto una scrittura privata nella quale avevano indicato un tracciato diverso, tale da arrecare minor danno al fondo servente e già realizzato proprio dagli attori, sicchè la domanda appariva incomprensibile. Spiegò pertanto domanda riconvenzionale per ottenere l’eliminazione delle turbative e i danni.

2 Il Tribunale adito, con sentenza 2319/04, respinse le domande e questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza 284/12 depositata il 18.1.2012, ha rigettato l’impugnazione degli attori osservando:

– che la produzione in atti degli atti pubblici, anche se provata, non spiegherebbe alcun effetto sulla correttezza della decisione del primo giudice, in considerazione della scrittura privata contente un diverso tracciato della servitù;

– che nella scrittura privata si dava atto della stipula in pari data dell’atto pubblico e che in essa si precisava lo scopo della stessa (modifica del tracciato della servitù contenuto nell’atto pubblico);

– che correttamente era stata rigettata la domanda, in considerazione del diverso andamento del tracciato riportato nella scrittura privata, come accertato dal consulente tecnico.

3 Per la cassazione di tale sentenza D.A. e A. hanno proposto ricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resiste il M. con controricorso illustrato a sua volta da memoria depositata però in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso il rilievo della tardività della memoria del controricorrente per violazione del termine prescritto dall’art. 378 c.p.c. (almeno cinque giorni prima dell’udienza rileva la Corte che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia addebitando alla Corte di appello una decisione fuorviante erronea, assunta in base ad una valutazione dei fatti non conforme alle risultanze processuali ed anzi in palese contrasto con le stesse. Rilevano innanzitutto che è pienamente provata l’esistenza degli atti pubblici menzionati, regolarmente depositati all’udienza del 9.4.1991 e ritengono priva di riscontro l’affermazione dei giudici di appello secondo cui “scopo della scrittura privata è proprio la modifica del tracciato della servitù nell’atto pubblico”, come si evince dal tenore della scrittura di cui riportano il testo.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’Appello ha valorizzato in modo illogico e incongruente una circostanza non provata omettendo invece, in palese violazione dell’art. 115 c.p.c. di porre a fondamento della decisione gli atti notarili da essi prodotti.

Il ricorso è infondato.

La natura del vizio posto a base del motivo rende opportuno ribadire il generalissimo principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Ebbene, nel caso di specie, si è certamente al di fuori di tale ipotesi estrema.

Il giudice di merito, nell’esercizio delle prerogative ad esso riservate, si è limitato ad interpretare la volontà delle parti nella redazione di una scrittura privata firmata proprio lo stesso giorno dell’atto pubblico – ma successivamente alla stipula di esso ed avente ad oggetto, tra l’altro, l’indicazione di un determinato tracciato stradale (fatto, questo, pacifico in atti); e da tale constatazione ha desunto, del tutto plausibilmente, le ragioni che avevano indotto contraenti a modificare tempestivamente le pattuizioni concordate davanti al notaio circa l’andamento della strada.

In sostanza, la Corte di Appello in applicazione dell’art. 1362 c.c., ha indagato “la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole” mentre i ricorrenti – si badi bene – nessuna censura muovono in ordine alla attività di applicazione dei canoni ermeneutici.

In proposito, va ricordato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26.10.2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12.7.2007, n. 15604; Cass. 22.2.2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

I ricorrenti invece, come si evince chiaramente dalla lettura del motivo, si limitano a far discendere il vizio di motivazione e la violazione del principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) dal semplice fatto che nella scrittura non fosse indicata espressamente la ragione che aveva animato le parti a sottoscriverla subito dopo la stipula dell’atto pubblico (il cui contenuto, quanto al tracciato della servitù, neppure riportano in ricorso, contravvenendo così alla regola generale dell’autosufficienza perchè, così operando, privano la Corte di Cassazione dei necessari elementi per raffrontare le due pattuizioni quanto all’andamento della strada).

Inoltre, essi non considerano – e qui sta l’errore di fondo dell’intera impostazione difensiva – che l’interpretazione del contratto (e quindi della comune volontà delle parti) costituisce un potere-dovere del giudice di merito.

Alla stregua di quanto esposto, si rivela pertanto priva di conseguenza l’imprecisione della Corte di Appello nell’avere affermato a pag. 6 che la precisazione dello scopo della scrittura sia rinvenibile nel testo del documento.

In conclusione l’impugnazione va respinta e le ulteriori spese relative al giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Al sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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