Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24242 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24242 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 8667-2012 proposto da:
GRILLANDA FRANCESCA GRLFNC76D55A059I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio
dell’avvocato PATERNITI DANILO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO GATTO giusta procura speciale in calcde al
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE 80184430587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 28/10/2013

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16 DI
PADOVA, REGIONE VENETO;
– intimate –

avverso la sentenza n. 58/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2012 n. 08667 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

VENEZIA del 25/01/2011, depositata il 24/02/2011;

r.g.n. 8667/2012 Grillanda Francesca c/Min. salute e politiche sociali
Oggetto: indennizzo da emotrasfusione; rivalutazione indennità integrativa speciale

Svolgimento del processo e motivi della decisione

sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380
bis c.p.c.:
2.

“Con

la

sentenza

la

impugnata

Corte

d’appello

di

Venezia,

riformando la statuizione di primo grado di integrale rigetto, rigettava la domanda
proposta da Grillanda Francesca nei confronti del suddetto Ministero, intesa ad
ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche dell’indennità integrativa
speciale, computata nell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva;
3. avverso detta sentenza Grillanda propone ricorso con un articolato motivo con il
quale censura l’opzione ermeneutica seguita dalla Corte territoriale;
4. il Ministero non ha resistito;
5. il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato conformemente alla
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 29914/2011).
6. Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009, disattendendo il
precedente orientamento di cui a Cass. N. 15894 del 2005) che “In materia di danni
da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non
si applica all’indennità integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210, art.
2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento
solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come
modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale
ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità”.
7.

L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva sentenza n.
22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il contrasto.

8. Inoltre con l’art. 11, comma 13 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del
2010, si è disposto che “Il comma 2 dell’ art. 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e

1
r.‘g.n. 86671 2012, indennizzo da emotraOsione; rivalutazione indennità integrativa .speciak

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013 ai

successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo
della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
9. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ritenendo
tale disciplina non conforme al canone di ragionevolezza.
10. La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: “Va premesso che, come

sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione
dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32 in collegamento
con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza
dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni
obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato
da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia
tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua
diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il diritto, qualora ne
sussistano i presupposti a norma dell’art. 2 Cost. e dell’art. 38 Cost., comma 2, a
misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria
discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996). La
situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è
riconducibile all’ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi
poteri discrezionali, è intervenuto con la L. n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro)
un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla
solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a
fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto
3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei
controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del
legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura,
della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella
sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse
non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una
lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 342
del 2006 e n. 226 del 2000). Ciò posto, si deve rilevare che con l’art. 2, comma 363
della L. 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio
2
r.g.n. 8667 / 2012, indenni,—,,o da etnotra.Osione; rivalutazione indennità integrativa ipeciak

questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è stato disposto che
“L’indennizzo di cui alla L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
macromelia”. L’art. 1 della L. 29 ottobre 2005, n. 229, rinvia, a sua volta, ai soggetti di
cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai

comma 4 della norma statuisce che “L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi
del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT”. Per il richiamo effettuato dalla L. n. 24 del 2007 all’intero L. n. 229 del 2005,
art. 1 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo riconosciuto ai soggetti
affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento di esecuzione della L. n.
244 del 2007, art. 2, comma 363, recato dal decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163
ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo suddetto “è interamente
rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
11. Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di

trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a
quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni
obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una
visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000). Non
altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da
talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare
nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli
sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello
del beneficio introdotto dall’ art. 1, comma 3 della L. n. 210 del 1992. Nella sindrome
da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai
pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure
incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica.
/2. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva

garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.
13.

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole
disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, la situazione venutasi

3
r.,g.n. 8667 / 2012, indenniuo da emotrarfusione; rivalutazione indennità integrativa speciale

medesimi spettante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il

a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite posttrasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.
14. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre
alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2,
comma 1 legge n. 210 del 1992,) è negata proprio sulla componente diretta a coprire
la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto

onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici.
15. La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab
origine, “nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso”, anche a
prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità
integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il
diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi,
risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in
discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.
16. Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13 del d.l. n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della legge n. 122 del 2010″. La declaratoria
riguarda anche il successivo comma 14, il quale disponeva la cessazione degli effetti di
tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale,
trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a
regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue
la sorte (Corte cost. 293/2011)”.
17. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al
decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
18. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato
il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la
domanda proposta è finalizzata ad ottenere una generica pronuncia di condanna alla
rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, può provvedersi nel merito e il
Ministero controricorrente deve essere condannato alla corresponsione degli importi
dovuti per i titoli indicati in ricorso.

4
r.g.n. 8667 / 2012, indenniz.zo da emotrasfusione; rivaluta.zione indennità integrativa _speciale

questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad

Quanto alle spese dell’intero processo si reputa equo compensarle in considerazione
dell’esistenza di contrastanti orientamenti e del recente intervento della Corte
Costituzionale sulla normativa di interpretazione autentica sopravvenuta nel corso del
processo e dichiarata illegittima.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della Salute nei sensi di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

19.

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