Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24242 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4294-2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO di ANALISI SANT’ELENA DI D.C. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA SCAMUTZXI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.R. con ricorso depositato il 13 maggio 2005 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo nei confronti del Laboratorio di Analisi SANT’ELENA di D.C. & C. s.a.s. per l’importo di Euro 75.052,48 quale compenso per l’attività di commercialista svolta in suo favore, decreto che con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2009 veniva opposto. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1364 del 2010, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso avanzata nella qualità di amministratore giudiziario e prescritto il credito azionato ai sensi dell’art. 2042 c.c..

L’appello proposto avverso la predetta sentenza dal S. veniva respinto dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 200 del 2014.

Per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre sempre il professionista sulla base di tre motivi, cui resiste la società intimata con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

il primo ed il secondo motivo di ricorso (con i quali è dedotta la nullità della sentenza e del processo in relazione agli artt. 132,342 e 346 c.p.c. per non avere la corte territoriale tenuto conto della più volte affermata natura recettizia della revoca della nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., mentre si sarebbe limitato ad una valutazione di vizio formale, ossia unicamente di inammissibilità per motivi di natura formale) – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono inammissibili prima ancora che manifestamente infondati.

Deve, in proposito, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale in tema di amministratore giudiziario nominato nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c. (nel regime antevigente), il pagamento del compenso deve avvenire con liquidazione in favore di tale ausiliario da disporsi con decreto del presidente del tribunale ai sensi degli artt. 103 e 92 disp. att. c.c. (cfr Cass. n. 27663 del 2011; Cass. n. 28232 del 2008). L’affermazione di detto principio era stata fatta propria dal giudice di prime cure e confermata dalla sentenza della corte territoriale laddove testualmente si legge “riconoscendo al predetto atto carattere recettizio, la liquidazione del compenso poteva essere richiesta dal S. solo all’interno del procedimento in cui egli era stato nominato” (v. pag. 4 del provvedimento impugnato). Da questo il giudice del gravame ha tratto lo spunto per statuire che l’appellante si era limitato ad una generica contestazione della decisione impugnata, senza che alle allegazioni svolte nella sentenza venissero contrapposte quelle dell’appellante. In altri termini il giudice distrettuale ha argomentato l’inammissibilità del motivo sull’assunto che lo stesso era sì generico, ma soprattutto non si confrontasse con il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado. Infatti l’impugnazione non coglieva la pluralità delle rationes decidendi fondanti la sentenza di prime cure (non ricettizietà dell’atto di revoca, estrema genericità circa il titolo della pretesa del ricorrente,…), per cui correttamente la corte si è pronunciata nei limiti del devolutum (v. pag. 6 della decisione);

– dalle considerazioni sopra svolte emerge l’inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2042 c.c. e art. 346 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che egli agisse a titolo di indebito arricchimento), giacchè anche in ordine al secondo motivo di appello la corte distrettuale ha chiarito che il primo giudice aveva “utilizzato una duplice argomentazione”, mentre l’appellante si era limitato a censurare la sentenza solo in punto di prescrizione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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