Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24241 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24241 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 3794-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTTERI, GIUSEPPINA
GIANNICO, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

LEGNANI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 28/10/2013

MAFFEI ROSA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale
alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 784/2011 della CORTE D’APPELLO di

R.

6 4 – 10

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Rosa Maffei che si riporta agli
scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 03794 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

MILANO del 5.7.2011, depositata il 23/11/2011;

r.g.n. 3794/2012 INPS c/ Legnani Gabriella
Oggetto: rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013

dell’art. 380 bis c.p.c.:
2.

“La Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame di Legnaiii Gabriella, in
qualità di erede di Cova Nazzareno, ha affermato il diritto di Cova Nazzareno,
alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e alla conseguente
riliquidazione della pensione di cui era titolare, ritenendo imprescrittibile il
diritto azionato;

3. l’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo;
4. resiste, con controricorso, Legnani Gabriella;
5.

con l’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art.47
d.p.r. n.639/1970 (in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.) ed eccepisce la maturata
decadenza per essere stata proposta l’azione oltre il termine triennale di
decadenza (domanda arnministrativa del 17 marzo 2003; il termine triennale di
decadenza ha iniziato a decorrere il 12 gennaio 2004 ed è scaduto il 12 gennaio
2007; l’azione è stata proposta il 25 gennaio 2007)

6. l’intimata ha resistito con controricorso;
7. il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato;
8. la decadenza processuale, che sanziona – a norma del secondo e terzo comma
dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all’art. 4, comma primo, del
d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992 – la mancata
proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti
del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al
riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione
dell’interesse pubblico alla defmitività e certezza delle determinazioni concernenti
erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla
disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d’ufficio – salvo il
limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile

r.g.n. 3794/2012

ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

anche tardivamente, come nella specie, dall’istituto previdenziale (ex ~kis, Cass.
18528/2011);
9. decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent.
n.12685 del 2008 e nn.3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052
del 2011, n.1629 del 2012) questa Corte si è espressa affermando il principio che
la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art.47 del d.p.r. 639/70, nel testo
(convertito nella legge 438/92), trova

applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del
diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati o da soggetti non titolari di alcuna pensione.
10. Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art.47 citato, per l’ampio riferimento
fatto alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, comprende tutte
le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a
pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere
incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, domandato attraverso la
richiesta di applicazione del meccanismo moltiplicatore di cui all’ art.13, comma
8, della legge n.257 del 1992.
11. La parte privata, non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica
ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli

ratei, in quanto

erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione
amministrativa, bensì, come si è detto, il diritto a un beneficio che, seppure
riconosciuto dalla legge “ai fini pensionistici” e strumentale, quindi,
all’acquisizione della pensione ovvero (come nel caso dei già pensionati) a un
“arricchimento” della relativa misura, è dotato di una sua specifica individualità,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e
distinti da quelli in presenza dei quali era sorto ( o sarebbe sorto) – in base ai
criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.
12. Resta da aggiungere, considerando che detti presupposti (esposizione all’amianto
e relativa durata) sono “fatti” la cui esistenza

è conosciuta soltanto

dall’interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato
dell’applicazione del moltiplicatore contributivo

attraverso un’ apposita

domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente
l’entrata in vigore dell’art.47 d.l. 269/2003 (convertito nella legge 326/2003), che

r.g.n. 3794/2012

sostituito dall’art.4 d.l. 384/92

ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto termine
con la decadenza dal diritto al ripetuto beneficio.
13. L’ulteriore conseguenza è che alla data di tale domanda deve aversi riguardo ai
fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria.
14. Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che in primo grado l’istituto
sostenne la mancanza della domanda amministrativa. La Corte d’appello ha
respinto questo rilievo, e la relativa eccezione di improponibilità e prescrizione,

contestualmente all’INAIL e all’INPS, domanda amministrativa in data 17
marzo 2003 e che l’INPS, con la memoria difensiva, non solo non ne aveva
eccepito l’inesistenza, ma vi aveva esplicitamente fatto riferimento quale atto, sia
pure in astratto, interruttivo della prescrizione.
15. Ebbene la data indicata dalla Corte territoriale per la decorrenza del dies a quo non
è stata censurata, dalla parte privata, all’esito del mezzo d’impugnazione
dell’Istituto, adeguatamente devolvendo alla Corte di legittimità, con
impugnazione incidentale, l’erronea valutazione del documento a suffragio della
deduzione critica avverso la ritenuta decadenza, imperniata sul distinguo tra data
di invio all’INPS della comunicazione del lavoratore, come tale irrilevante, e
diversa data di ricevimento della relativa raccomandata (data, quest’ultima,
rimasta ignota come si legge nel controricorso)”.
16. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
17. Le parti hanno depositato memorie.
18. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non infirmato dalla memoria
dell’intimata, al quale deve solo aggiungersi l’irrilevanza, agli effetti della
proposizione della domanda ammnistrativa per ottenere un beneficio
previdenziale, del dedotto profilo imperniato sulla distinzione temporale tra
spedizione e ricevimento della domanda.
19. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
20. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito; le spese
del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.

r.g.n. 3794/2012

affermando che il ricorrente aveva dedotto, in ricorso, di aver proposto,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda introduttiva; compensa le spese del giudizio di merito;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo 2.000,00 per compensi professionali

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDEN1 E

oltre accessori di legge.

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