Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24241 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
B.M., elett.te dom.to in Roma, alla via, presso lo studio
dell’avv. Ippolito Giulio, rapp.to e difeso dall’avv. Gilardi
Lorenzo, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 50/30/05 depositatali 16/1/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Urbani Neri Fabrizio per la ricorrente e l’avv. Ippolito
Giulio, per delega, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di cessata
materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Novara n. 1/4/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso Irap. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
All’odierna udienza le parti hanno chiesto dichiarasi cessata la materia del contendere; ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011