Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24241 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.M., elett.te dom.to in Roma, alla via, presso lo studio

dell’avv. Ippolito Giulio, rapp.to e difeso dall’avv. Gilardi

Lorenzo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 50/30/05 depositatali 16/1/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Urbani Neri Fabrizio per la ricorrente e l’avv. Ippolito

Giulio, per delega, per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di cessata

materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Novara n. 1/4/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso Irap. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

All’odierna udienza le parti hanno chiesto dichiarasi cessata la materia del contendere; ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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