Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24241 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 02/11/2020), n.24241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2373-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALMOULD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI N. 13, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2640/25/8 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/ 10 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorsi avverso un pignoramento presso terzi e tre inviti di pagamento relativi a IVA e imposte dirette per gli anni 2006 e 2007: l’oggetto del contendere riguarda la riscossione di alcune cartelle di pagamento afferenti a Erika s.r.l., per le quali Italmoud s.r.l. era obbligata in solido avendone acquisito l’azienda;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della parte contribuente ritenendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento a Erika s.r.l. (obbligata principale) e conseguentemente, sebbene le cartelle di pagamento siano state successivamente notificate regolarmente a Italmould s.r.l., nella sua veste di coobbligata in solido, tale notifica è avvenuta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge;

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo valida la notifica delle cartelle a Erika s.r.l. e inesistente le notifica a Italmould s.r.l. delle cartelle di pagamento, prodromiche agli atti impugnati: infatti tale notifica è stata effettuata a (OMISSIS) presso la sede della Erika s.r.l., anche se sull’atto è riportata come destinataria anche la società Italmuld s.r.l., con sede a (OMISSIS), nè rileva la circostanza che il liquidatore di Erika s.r.l. nonchè destinatario della notifica fosse anche legale rappresentante di Italmuld s.r.l.;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 1292 e 1310 c.c., giacchè – pur ammettendo l’inesistenza della notifica delle cartelle nei confronti dell’obbligata in solido Italmoud s.r.l. – la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale consente di rivolgere nei confronti del coobbligato in solido direttamente i successivi atti di riscossione;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 1292 e 1310 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, giacchè la CTR avrebbe dovuto ritenere che la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dell’obbligata principale Erika s.r.l. impedisse la decadenza del potere di riscossione anche nei confronti della condebitrice in solido Italmuld s.r.l.;

ritenuto di poter trattare unitariamente i motivi di impugnazione in quanto entrambi vertono sugli effetti della notifica al coobbligato principale quanto alla decadenza o meno del potere di riscossione dell’Ufficio nei confronti dell’altro coobbligato;

considerato che i motivi sono entrambi fondati in quanto ha affermato questa Corte:

s’intende dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cass. 1/02/2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis: 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);

alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito (Cass. n. 13248 del 2017);

considerato che secondo l’art. 2560 c.c. nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori;

considerato che, secondo questa Corte, in caso di cessione di azienda, l’art. 2560 c.c., comma 2, che prevede che dei debiti dell’azienda risponda anche l’acquirente, purchè essi risultino dai libri contabili obbligatori non trova applicazione con riferimento ai debiti tributari, atteso che, data la loro particolare natura, i medesimi non sono equiparabili a quelli di diritto comune. Ne discende che l’acquirente dell’azienda non può sottrarsi alla responsabilità per i debiti inerenti all’azienda ceduta, deducendo che i medesimi non siano stati iscritti nei registri contabili obbligatori (Cass. n. 16473 del 2008);

ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove, trascurando il principio di solidarietà che governa i rapporti tra cedente e cessionario di una azienda, ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento al coobbligato solidale cedente l’azienda fosse inidonea a produrre effetti sull’acquirente tale azienda, senza considerare che tale notifica determinava comunque l’effetto conservativo di impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento cosicchè l’Ufficio non avrebbe avuto necessità di notificare le cartelle di pagamento perchè la parte contribuente, in quanto acquirente dell’azienda, era – o comunque avrebbe dovuto essere – già a conoscenza dell’esistenza del debito tributario, a prescindere dall’indicazione di esso nei libri contabili e pertanto nessuna effettiva lesione del diritto di difesa può la parte contribuente invocare per la mancata notifica della cartella;

considerato che secondo l’art. 10 Statuto del contribuente “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, e pertanto, alla luce dei principi espressi dagli artt. 3 (ragionevolezza), nonchè alla luce del principio di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 9 maggio 2018, n. 11052; Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009) la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica: dalla lettura della sentenza della CTR infatti non emerge che il contribuente abbia prospettato le ragioni per le quali l’omessa motivazione circa il calcolo dell’imponibile e dell’imposta o la mancata allegazione dell’atto tassato avrebbero comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo (Cass. 9 maggio 2018, n. 11052).

Ritenuto pertanto che, in accoglimento di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi di impugnazione e conseguentemente accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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