Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24240 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24697-2012 proposto da:

Z.C., (OMISSIS) in proprio e quale liquidatore della

MICLAR s.a.s in liquidazione elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO SINAGRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN GIACOMO DE MARTINI;

– ricorrenti –

contro

S.R.D., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 569/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MAURIZIO DE STEFANO, con delega dell’Avvocato GIAN

GIACOMO DE MARTINI difensore dei ricorrenti, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.C., in proprio e quale liquidatore della Miclar s.a.s., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, l’arch. S.R.D. per sentirlo condannare al risarcimento di vari danni derivanti dall’esecuzione d’un contratto d’opera di progettazione e direzione dei lavori relativi alla costruzioni di cinque villette in (OMISSIS). L’attore addebitava al convenuto la scioglimento del contratto preliminare di vendita di una delle villette, la perdita del doppio caparra e il costo della provvigione versata al mediatore, in quanto l’immobile, causa un seminterrato abusivo, non era stato realizzato in manierap conforme al progetto assentito dall’autorità amministrativa.

Nel resistere in giudizio il convenuto deduceva che la villetta in questione, allo scopo di consentirne la vista mare, era stata edificata al di sopra di un volume tecnico destinato ad essere “tombato” (leggi e intendi: tamponato per essere reso inaccessibile) a fine lavori. Ultimati i quali (senza che il convenuto potesse seguirli fino in fondo, a causa di sopravvenuti gravi problemi di salute), il geom. G.G., incaricato da Z.C., aveva provveduto ad accatastare l’immobile indicando tale volume tecnico come seminterrato. Precisava, inoltre, che la sanatoria edilizia era stata poi chiesta ed ottenuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in causa il geom. G..

Autorizzata la chiamata, quest’ultimo deduceva di aver avuto rapporti solo con la Miclar s.a.s. e di essersi limitato a richiedere l’accatastamento degli immobili predisponendo una planimetria conforme allo stato dei luoghi, e che diversi anni dopo su incarico di detta società aveva chiesto ed ottenuto la sanatoria edilizia e provveduto alla “tombatura” dei locali scantinati.

Con sentenza n. 301/08 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo in favore dell’attore i danni da inesatto adempimento del contratto d’opera (relativo al progetto e all’attività di direzione dei lavori), che liquidava in Euro 8.314,16.

Sull’impugnazione principale di Z.C., in proprio e nella ridetta qualità, e incidentale di S.R.D., la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, riformava detta sentenza rigettando in toto la domanda. Dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta in proprio da Z.C., per difetto di legittimazione attiva, la Corte territoriale osservava che era stata la stessa società appellante a porsi in posizione d’inadempienza verso il terzo promissario acquirente. Il suo legale rappresentante aveva ammesso, infatti, di essere a conoscenza della circostanza che il locale interrato, avente la sola funzione di sopraelevare la villetta rispetto al piano di campagna, era destinato ad essere “tombato”, il che escludeva la buona fede della società. Pertanto, pur evidenziandosi un inadempimento dell’arch. S. quale direttore dei lavori, per non aver ordinato prima di ultimarli la “tombatura” dei locali interrati, tale inadempimento non era in rapporto causale con le vicende de: successivo contratto preliminare tra la Miclar e il terzo, poichè detta società aveva promesso in vendita un immobile che sapeva essere, quanto meno in parte, abusivo. Osservava, da ultimo, che dopo la sanatoria richiesta dal geom. G. l’immobile era stato poi venduto a terzi, corredato da una cantina di circa 50 mq., sicchè poteva concludersi che la soc. appellante avrebbe potuto agevolmente conformare il bene alla concessione in data anteriore alla stipula del preliminare, ponendo in essere quell’attività di “tombatura” che, invece, colpevolmente non aveva effettuato.

Per la cassazione di tale sentenza Z.C., in proprio e nella ridetta qualità di liquidatore della Miclar s.a.s., propone ricorso affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria.

S.R.D. e G.G. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Ferma l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Miclar s.a.s. tramite il suo liquidatore, Z.C., va preliminarmente ribadito il difetto di legittimazione attiva di quest’ultimo in proprio, così come dichiarato dalla Corte di merito e non contestato nel motivo di ricorso.

2. – Il quale ultimo denuncia la violazione degli artt. 2230, 2236, 1176 cpv. e 1218 c.c. Premesso il contenuto del contratto di prestazione d’opera stipulato dalle parti e richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le difformità dell’opera rispetto al progetto ricadono sul professionista che l’ha eseguita a prescindere dall’accettazione del committente, il motivo fa leva sulla responsabilità dell’arch. S. per aver dichiarato l’ultimazione dei lavori prima di “tombare” i locali seminterrati. E ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata sia contraddittoria nell’aver affermato, da un lato, tale responsabilità, e nell’averla considerata, dall’altro, ininfluente ai fini risarcitori.

3. – Il motivo non ha pregio.

Mediante la postulazione di un principio tanto pacifico quanto non conferente al caso di specie, esso elude la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa essendo basata sull’interruzione del rapporto causale fra l’inadempimento dell’arch. S. e lo specifico danno da lucro cessante dedotto dalla soc. Miclar, che ha lamentato, in relazione ad un successivo contratto preliminare stipulato con terzi, la perdita della caparra e l’irripetibilità del costo della provvigione.

Il fatto che l’inadempimento anche parziale di un’obbligazione sia fonte di responsabilità per danni non implica che questi ultimi si verifichino automaticamente, nè tanto meno per qual si voglia tipo di pregiudizio economico e a prescindere da ogni fattore causale sopravvenuto.

Infatti, ai sensi dell’art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo comprende la perdita subita e il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Non basta, pertanto, un nesso di mera sequenza tra l’inadempimento e il danno, ma occorre, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. che completano la lettura di detta norma, che tale sequenza sia non solo adeguata e regolare sotto il profilo eziologico (principio della c.d. causalità efficiente), ma anche non interrotta per effetto di cause sopravvenute da sole idonee a produrre l’evento dannoso.

Infatti, è costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. nn. 18094/05, 11386/97, 8259/97 e 8348/96).

3.1. – Nel caso in esame la Corte distrettuale ha accertato, sulla base di una motivazione non aggredita dal motivo di censura (limitato sia nell’intestazione che nella sostanza al solo profilo della violazione di legge), che la soc. Miclar “non avrebbe dovuto rappresentare al promittente acquirente come posto in vendita il bene nella consistenza realmente esistente alla data del preliminare, ma avrebbe dovuto chiarire che la villetta che poteva legittimamente vendere non era dotata di alcun seminterrato (…) ed a tale fine avrebbe dovuto allegare al preliminare non la planimetria catastale redatta dal geom. G., che comprendeva il seminterrato esistente, ma quella assentita in sede concessoria. Ed invece, verosimilmente nel tentativo di lucrare un prezzo più vantaggioso, ha posto in vendita, sottoscrivendo anche la planimetria allegata (…), anche un piano interrato, chiaramente indicato nella menzionata planimetria, che non risultava assentito dal Comune di Lori” (v. pag. 11 della sentenza impugnata). E da ciò la Corte cagliaritana ha dedotto che detta società “consapevolmente, ha posto in vendita (…) un locale seminterrato che sapeva essere, quanto meno in parte (considerati gli effetti della concessione in variante) abusivo (v. pag. 12 della sentenza impugnata).

Tale conclusione operata in punto di fatto, per effetto della quale la Corte d’appello ha escluso che l’inadempimento dell’arch. S. fosse in rapporto causale con le vicende risolutive del contratto preliminare stipulato poi dalla Miclar, costituisce una corretta applicazione dei principi in materia.

Ed invero, il proprietario il quale intenda alienare un fabbricato ha l’obbligo di garantirne la regolarità edilizio-urbanistica e non solo di dichiarare nel contratto definitivo, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36), gli estremi del provvedimento amministrativo che ha assentito la costruzione (condotta che rileva ai soli fini della validità formale dell’atto). A,fortiori egli, ove abbia contezza della disformità tra l’edificato e il permesso, si espone verso il terzo acquirente (o promittente tale) ad una responsabilità di esclusiva derivazione propria, da sola idonea a provocare le relative conseguenze restitutorie e risarcitorie. Di qui l’interruzione del nesso causale fra l’evento dannoso e l’inadempimento del direttore dei lavori, che rispetto alla successiva responsabilità del proprietario costituisce un antecedente remoto privo di efficienza (con)causale.

4. – Il ricorso va dunque respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA