Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24240 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13767-2016 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, della Provincia di Benevento –

I.A.C.P., in persona del Commissario Straordinario e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CAPECE,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

STEFANO INTORCIA e VIVIANA CORNACCHIA;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;

– intimata –

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEFALY,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE FUSCO e CECILIA

FUSCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1890/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.V., assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P. della provincia di Benevento, convenne in giudizio quest’ultimo innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione di infiltrazioni idriche ed in subordine la condanna al pagamento di quanto corrisposto per l’esecuzione dei lavori da parte dell’attore, oltre gli ulteriori danni. Il convenuto chiamò in causa Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia – s.p.a.. Il Tribunale adito rigettò la domanda con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello V.V.. Con sentenza di data 27 aprile 2015 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello, condannando l’Istituto Autonomo Case Popolari al pagamento della somma di Euro 5.550,92, sulla base del costo stimato dal CTU, e rigettò la domanda di garanzia; condannò inoltre l’Istituto Autonomo Case Popolari al pagamento delle spese in favore del V. e l’Istituto Autonomo Case Popolari ed il V. al pagamento di quelle in favore di Assitalia per entrambi i gradi di giudizio.

Osservò la corte territoriale che le circostanze evidenziate dal CTU e le valutazioni da lui formulate erano sufficienti a fornire la prova presuntiva che le infiltrazioni idriche lamentate erano state causate dall’inefficiente impermeabilizzazione del cornicione esterno del fabbricato, e ciò a maggior ragione considerando che le valutazioni del CTU non erano state contrastate mediante specifiche considerazioni idonee ad inficiarne o a diminuirne in misura sufficientemente significativa l’attendibilità e che lo standard probatorio da utilizzare per l’identificazione della causa era quello della probabilità preponderante (c.d. più probabile che non). Aggiunse che le polizze assicurative non coprivano il periodo tra il 18 giugno 2003 ed il 18 giugno 2004 nel corso del quale doveva ritenersi accaduto il fatto fonte di responsabilità e che se è vero che il V. nel corso del processo di primo grado aveva precisato che le infiltrazioni lamentate risalivano al periodo novembre 2002 – febbraio 2003, tale precisazione era rimasta sfornita di riscontro probatorio e la prima lettera da lui inviata allo I.A.C.P. era datata 24 maggio 2004. Concluse infine il giudice di appello nel senso che le spese per la difesa di Assitalia, in considerazione del maggior importo richiesto dal V., andavano poste per la metà a carico di quest’ultimo e per l’altra metà a carico dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P. della provincia di Benevento sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso V.V. che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità e di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso principale ed incidentale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 101 c.p.c., art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il V. non aveva assolto il proprio onere probatorio, nè tale lacuna poteva essere colmata tramite la CTU, non avendo il consulente potuto visionare lo stato dei luoghi ed avendo effettuato la propria valutazione sulla base di quanto fornito dall’attore, e che non poteva essere attribuito rilievo al criterio del “più probabile che non”, relativo alla responsabilità extracontrattuale, in quanto si verteva in ambito di responsabilità contrattuale e non essendo stato possibile escludere l’incidenza di altre cause.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Il motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (cfr. Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016). Anche la non esclusione della possibile incidenza di altre cause, come il mancato assolvimento dell’onere della prova, è profilo valutabile in sede di merito e non di legittimità. In definitiva, su entrambi gli aspetti, il ricorrente denuncia un vizio motivazionale, travestito da vizio in iure, senza rispettare le modalità di deduzione del vizio secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come precisate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014). Nessun riferimento nell’articolazione del motivo vi è poi sull’art. 101 c.p.c. indicato in rubrica.

Quanto al riferimento al criterio del “più probabile che non”, trattasi della relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, idonea a qualificare in generale in ambito civilistico il nesso eziologico, indipendentemente dalla natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare che le risultanze della CTU erano state contestate, ed in particolare era stato eccepito che il CTU aveva confermato l’esistenza dei danni nonostante non avesse effettuato un riscontro oggettivo e sulla base delle sole dichiarazioni di controparte.

Il motivo è inammissibile. Esso resta estraneo alla ratio decidendi in quanto il giudice di merito non si è limitato a sottolineare che la CTU non era stata oggetto di contestazioni ma, più in profondità, ha osservato che le valutazioni del CTU non erano state contrastate mediante specifiche considerazioni idonee ad inficiarne o a diminuirne in misura sufficientemente significativa l’attendibilità, il che presuppone che le contestazioni sollevate dall’odierno ricorrente siano state considerate e siano state valutate come inidonee a neutralizzare la rilevanza delle conclusioni del CTU.

Aggiungasi che il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha specificato in quale sede processuale le dedotte contestazioni siano rinvenibili.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1577 c.c., art. 101 c.p.c., art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che manca la prova del quantum del danno, non potendosi escludere che l’assegnatario abbia semplicemente riverniciato le tre camere da letto per manutenzione ordinaria e che il materiale probatorio fornito dall’attore (foto, consulenza di parte) non aveva valore in quanto non acquisito in contraddittorio fra le parti.

Il motivo è inammissibile. La doglianza sulla mancanza di prova del quantum del danno non può essere vagliata nella presente sede di legittimità. Quanto alla denuncia dell’acquisizione di materiale probatorio non formatosi nel contraddittorio fra le parti deve rammentarsi che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicchè chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità (Cass. 9 aprile 2009, n. 8682).

In violazione del principio di autosufficienza il ricorrente non ha specificatamente indicato se ed in quale sede processuale abbia espressamente disconosciuto la detta conformità, al di là della generica contestazione. Nessun riferimento nell’articolazione del motivo vi è poi sull’art. 101 c.p.c. indicato in rubrica. Non conferente infine è la censura spiegata in relazione alla consulenza di parte, la quale costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico.

In definitiva anche qui il ricorrente denuncia un vizio motivazionale, travestito da vizio in iure, senza rispettare le modalità di deduzione del vizio secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come precisate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che l’individuazione del periodo in cui si sarebbe verificato il fatto fonte di responsabilità è priva di motivazione, oltre che in violazione del principio del contraddittorio in quanto rilevata d’ufficio (l’eccezione sollevata da Assitalia era inammissibile stante la tardività della costituzione in appello), e che il rilievo in discorso aveva leso il diritto di difesa dello I.A.C.P., essendo state prodotte solo le polizze relative al periodo individuato dall’attore. Aggiunge che non potevano essere liquidate le spese in favore di Assitalia, stante la tardiva costituzione in appello, e che affetta da ultrapetizione era la condanna alla rifusione delle spese di primo grado in mancanza di appello incidentale sulla compensazione delle spese.

Il motivo è manifestamente infondato. Non vi è violazione del principio del contraddittorio perchè trattandosi del fatto costitutivo del rapporto di garanzia (l’esistenza della polizza in relazione al periodo in considerazione) non vi era il dovere per il giudice, rilevandone l’assenza, di promuovere il contraddittorio fra le parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. 6 novembre 2013, n. 24861). Non ricorre sul punto anche la carenza del requisito motivazionale, essendo il rilievo fondato sulla mancanza di polizza in relazione al periodo in questione (mentre l’individuazione dell’epoca delle infiltrazioni lamentate, desunta peraltro dalla lettera del 24 maggio 2004, è censurabile eventualmente per vizio motivazionale, con la denuncia di uno specifico fatto omesso, denuncia nella specie non proposta).

Infine, per ciò che concerne i motivi di censura relativi al regolamento delle spese processuali, quanto alle spese della fase di appello la tardiva costituzione dell’appellato non preclude la condanna al ristoro delle spese processuali in suo favore, essendosi comunque instaurato il rapporto processuale, ma incide solo al livello delle facoltà processuali in relazione alle preclusioni e decadenze maturate. Quanto invece alle spese di primo grado, va rammentato che il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (come nel caso di specie), è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (fra le tante Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985 e 7 gennaio 2004, n. 58).

Passando al ricorso incidentale, sulla base dell’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Osserva il ricorrente in via incidentale, in relazione alle spese di Assitalia poste a carico del V., che era stato richiesto in sede di precisazione delle conclusioni il pagamento dell’importo determinato dal CTU e che, non avendo Assitalia censurato con appello incidentale il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sulla compensazione delle spese, il giudice di appello aveva statuito ultra petitum.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Per ciò che concerne la statuizione relativa alle spese di primo grado va richiamato quanto evidenziato a proposito dell’ultimo motivo del ricorso principale. Quanto al resto della censura, in cui si afferma, contrastando l’argomento del giudice di merito del maggior importo richiesto dal V., che in sede di precisazione delle conclusioni era stato richiesto il pagamento dell’importo determinato dal CTU, il ricorrente non ha indicato la norma di diritto su cui la censura si fonda, nè tale norma è desumibile dall’articolazione del motivo. Inoltre quest’ultima censura è svolta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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