Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24240 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 02/11/2020), n.24240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1559-2019 proposto da:

M.M., in proprio e quale socio accomandante della CCA

CENTRO CONSULENZE AZIENDALI SAS DI M.P. & C. – IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 71,

presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO LEONARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 305/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, socio accomandante della C.C.A., centro consulenze aziendali s.a.s., proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2004;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente, compensando le spese;

la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, dichiarava cessata la materia del contendere (in quanto l’Ufficio aveva annullato la cartella) affermando altresì che “per quanto concerne le spese del giudizio dei procedimenti del primo grado, il Collegio è dell’avviso che la locuzione “giusti motivi” assunta dalla CTP debba essere confermata siccome afferente alla complessiva valutazione delle peculiarità dell’intero giudizio e da assumersi anche nel presente grado di appello anche alla luce della presenza di cessazione della materia del contendere e di peculiarità fattuali dell’intera controversia nonchè per le questioni interpretative sottese alla controversia nonchè per le questioni interpretative sottese alla decisione, che nell’insieme giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio, di entrambi i gradi”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2 per l’inesistenza della soccombenza reciproca o altre gravi ragioni e la mancata applicazione della soccombenza virtuale;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente, nell’ipotesi in cui il primo motivo non venga accolto, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-ter, per non aver, disponendo la compensazione delle spese di lite, diviso fra le parti in causa anche il contributo unificato;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

considerato che nel caso di specie è stata fornita una motivazione relativa al perchè siano state compensate le spese vuota e meramente apodittica (“per quanto concerne le spese del giudizio dei procedimenti del primo grado, il Collegio è dell’avviso che la locuzione “giusti motivi” assunta dalla CTR debba essere confermata siccome afferente alla complessiva valutazione delle peculiarità dell’intero giudizio e da assumersi anche nel presente grado di appello anche alla luce della presenza di cessazione della materia del contendere e di peculiarità fattuali dell’intera controversia nonchè per le questioni interpretative sottese alla controversia nonchè per le questioni interpretative sottese alla decisione, che nell’nsieme giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio, di entrambi i gradi”), pur in presenza di una piena vittoria nella sostanza da parte del contribuente, dal momento che il ricorso del contribuente in primo grado è stato accolto riconoscendosi la sua posizione di socio a responsabilità limitata mentre la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della CTR discende da un annullamento della cartella da parte dell’Ufficio in ragione dell’esiguità dell’importo esigibile, circostanza che se fosse stata considerata dall’Ufficio fin dall’inizio non avrebbe portato all’emissione della cartella da cui è sorta la lite;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e, assorbito il secondo, conseguentemente accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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