Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2424 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2424 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 31/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21383-2014 proposto da:
TONINELLI ELBANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato
TONINO PRESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANCLAUDIO PAZZAGLIA;
– ricorrente contro

MAIANI CLAUDIO,
2017
2909

TURI ROBERTO,

LEPORATTI LORIANO,

VENTURI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA
S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MELLARO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FREDIANI;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 34/2013 del TRIBUNALE DI .F-1-12,E,

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sezione distaccata di CECINA, depositata il 22/03/2013,
avverso l’ordinanza definitiva n.502/14 della CORTE di
APPELLO di FIRENZE, depositata il 7/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Fatto
Il Tribunale di Livorno, sez. stacc. di Cecina, con la sentenza n.34113 del
22 marzo 2013, in accoglimento della domanda proposta in via
subordinata da Roberto Turi, Claudio Maiani, Marco Venturi e Loriano
Leporatti nei confronti di Elbano Toninelli, pronunciava la risoluzione

alla restituzione dell’importo di 240.000,00 euro, da questi ricevuto a
titolo di acconto, oltre ad interessi.
La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis cpc
depositata il 7 marzo 2014, dichiarava inammissibile l’appello proposto
dal Toninelli, non ravvisando una ragionevole probabilità di
accoglimento del gravame.
Il Toninelli ha proposto ricorso ex artt.348 ter e 360 cpc avverso la
sentenza del Tribunale di Livorno.
Roberto Turi, Claudio Maiani, Marco Venturi e Loriano Leporatti hanno
resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto
Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio
(Cass. Ss.Uu. 25208/2015), del ricorso proposto da Elbano Toninelli, in
quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze che ha
dichiarato inammissibile l’appello degli odierni ricorrenti
(Cass.19177/2016) .
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della
sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è infatti idonea la
comunicazione dell’ordinanza, sicché la Corte di cassazione, qualora
verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta
comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di

del contratto preliminare concluso dalle parti, condannando il convenuto

prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura
esclusivamente processuale.
Orbene nel caso di specie, come risulta dalla certificazione della
cancelleria della Corte d’Appello di Firenze, infatti, l’ordinanza
impugnata, depositata il 7 marzo 2014, è stata comunicata a tutte le parti

Da ciò la tardività del ricorso per cassazione in esame, che risulta
notificato alle parti intimate nel luglio 2014.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi 8.200,00 euro, di cui 200,00 € per rimborso spese vive,
oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di
legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del
2002.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2017

costituite, a mezzo PEC, in data 10 marzo.

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