Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2424 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26725-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 66/04/09 dep. il 29 luglio 2010, che confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo fondato il ricorso del contribuente proposto contro il silenzio rifiuto sull’Istanza di rimborso dell’Irap, per gli anni dal 2001 al 2003, e ininfluente l’istanza di condono presentata la L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 9. La CTR ha poi escluso l’esistenza di un’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’Irap, in base ad una serie di elementi di fatto (quali: utilizzo di una limitata parte di un appartamento adibito a studio; una segretaria per dieci ore settimanali; assenza di collaboratori o beni strumentali oltre quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività).

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’eccepita nullità della notifica del ricorso, che sarebbe comunque sanata dalla costituzione dell’intimato, è già esclusa in radice dalla giurisprudenza delle sezioni unite richiamata dallo stesso controricorrente (S. U. n. 14916 del 20/07/2016; n. 20200 del 2010, n. 1972 del 2015).

2. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13, in relazione alla efficacia preclusiva del condono.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

Quanto alla efficacia del condono, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui “in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso” (Cass. n. 4566/2015).

Deve pertanto essere data continuità al principio enunciato, non emergendo serie e contrarie argomentazioni utili al suo superamento.

4. Col secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, non avendo la CTR specificato da quali elementi abbia tratto il proprio convincimento, sussistendo, contrariamente a quanto statuito, i requisiti dell’autonoma organizzazione.

5. Il motivo va respinto, e confermato il capo della sentenza impugnata relativo all’IRAP per l’anno 2003, in quanto tale annualità non è stata oggetto di condono, per cui, limitatamente a tale annualità, va riconosciuto il rimborso dell’IRAP, avendo la CTR accertato con congrua motivazione l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, senza che l’Agenzia abbia sul punto dedotto alcun elemento decisivo.

6. In conclusione in accoglimento del primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso limitatamente all’anno 2003, non oggetto di condono.

7. Le spese vengono interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso limitatamente all’anno 2003. Spese compensate per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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