Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2424 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12279/05) proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS)), quale erede di P.

I., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Liuzzi Marino ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nardelli Giuseppe, in Roma,

viale Tito Labieno, 7;

– ricorrente –

contro

D.M.P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. De Feis

Francesco, in virtù di procura speciale apposta a margine del

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, via Francesco Gentile, n. 7;

– controricorrente –

e

DE.MI.PU.Gi., rappresentato e difeso dagli Avv.

Campanelli Giuseppe e Russo Vito, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed selettivamente domiciliato presso lo

studio del primo in Roma, v. Dardanelli, 37;

– controricorrente –

nonchè

C.A., + ALTRI OMESSI

);

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sez. dist. Di

Taranto n. 114/2004, depositata il 5 aprile 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditigli Avv. Giuseppe Campanelli e Francesco De Feis per i

controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16 novembre 1959 decedeva “ab intestato” il sig. P. L. lasciando quali unici eredi legittimi il coniuge G.A. in ragione di una metà, i germani P.M., + ALTRI OMESSI in ragione di un diciottesimo ciascuno, ed i nipoti Donato, Pasquale ed P.U. in rappresentanza del “de cuius” germano premorto p.g., in ragione di un cinquantaquattresimo ciascuno.

Con atto per notar Bonfrate del 22 settembre 1960 i predetti eredi legittimi procedevano alla divisione di tutti i beni ereditari.

Successivamente, nell’anno 1978, i signori D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi. instauravano un giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento della loro qualità di figli naturali del defunto P.L. e, conseguentemente, della loro qualità di eredi. A seguito della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 21 luglio 1981 – che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato che i sigg. D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi. (oltre che figli naturali) dovevano considerarsi quali eredi legittimi di P.L. – fu proposto ricorso per cassazione deciso con la sentenza della Sezioni unite n. 4173 del 2005 (depositata il 16 luglio 1985) di rigetto dell’impugnazione. Successivamente, con atto notarile del 19 settembre 1986, i sigg. D.M.P.G. e D.M.P. G., in forza di detta sentenza definitiva, accettavano l’eredità del defunto P.L., procedendo alla trascrizione a loro nome dei beni costituenti l’asse ereditario. Quindi, gli stessi D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi., con atto di citazione del 9 febbraio 1987, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto i signori P.G., + ALTRI OMESSI per sentirli condannare alla restituzione dei beni lasciati dal “de cuius” P.L.. In particolare, i suddetti attori, in virtù della loro riconosciuta definitiva qualità di eredi di P. L., chiedevano che venisse ordinato ai richiamati convenuti il rilascio dei cespiti indicati in premessa e agli stessi allora intestati, compresi nell’asse ereditario all’atto dell’apertura della successione, instando, per l’ipotesi in cui fosse proposta opposizione da parte degli intestatari, per la condanna di ciascun convenuto alla restituzione dei beni medesimi, salvo eventuale parte alienata da quantificare in valore monetario, con vittoria delle spese e compensi di giudizio.

Instaurata la controversia, interveniva la costituzione di alcuni dei convenuti, ovvero di C.C., + ALTRI OMESSI che invocavano il rigetto della domanda per assunta prescrizione dell’esperita azione petitoria e insistevano, in via subordinata, per la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni caduti nella successione di P.I., nonchè P.E., + ALTRI OMESSI che, oltre ad instare per il rigetto della domanda attorea, chiedevano che venisse dichiarato che essi erano divenuti titolari del fondo sito in agro di (OMISSIS) per usucapione, oltre alla declaratoria della persistenza dell’efficacia della intervenuta transazione, malgrado la sopravvenuta accettazione dell’eredità da parte degli attori.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale adito, con sentenza n. 623 del 1999, rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale, affermando l’avvenuta usucapione dei beni ricadenti nella varie successioni e ordinando la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione del 9 febbraio 1987, oltre a dichiarare valida ed efficace la transazione intervenuta l’8 ottobre 1966, compensando integralmente le spese del giudizio.

In dipendenza di appello ritualmente interposto dai sigg. D.M. P.G. e De.Mi.Pu.Gi., nella costituzione di alcuni tra gli appellati, l’adita Corte di appello di Lecce – sez. dist. Di Taranto, con sentenza n. 114 del 2004 (depositata il 5 aprile 2004), in accoglimento dell’appello principale e in riforma parziale dell’impugnata sentenza, dichiarava fondata la domanda proposta con l’atto di citazione di primo grado da parte degli indicati D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi.

ancorchè nei soli confronti delle parti evocate in secondo grado, rigettando la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di prima istanza, oltre a respingere l’appello incidentale e a confermare, nel resto, la decisione di primo grado.

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto evidenziava che agii appellanti principali era stata definitivamente riconosciuta la loro qualità di figli naturali ed eredi legittimi nel 1985 e che, già nel corso del pregresso giudizio (risultando sufficiente leggere la sola citazione in appello), essi avevano chiesto la petizione ereditaria con effetti interruttivi, senza che, perciò, per gli appellati che ne avevano fatto domanda poteva dirsi maturato il loro diritto all’acquisto per usucapione dei beni ereditari, rimanendo, altresì, travolta ogni transazione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 151 del 1975. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione C.C., articolato su cinque motivi, al quale hanno resistito con controricorso D.M.P.G. e D. M.P.G., mentre gli altri intimati (di cui in intestazione) non risultano costituiti in questo giudizio. La difesa del controricorrente D.M.P.G. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva, innanzitutto, il collegio che l’avviso al difensore del ricorrente ex art. 377 c.p.c., comma 2, ancorchè notificato il 7 settembre 2010 presso il domicilio eletto, non è stato possibile recapitarlo al nominato domiciliatario (Avv. Giuseppe Nardelli) siccome risultante – dall’inerente relata – trasferito da oltre due anni. Pertanto, non essendo stata depositata agli atti alcuna comunicazione relativa all’avvenuto mutamento del domicilio eletto, deve ritenersi che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione per il 18 novembre 2010 è stata ritualmente e tempestivamente (il 21 ottobre 2010) effettuata presso la cancelleria della Corte.

2. Ciò posto, si evidenzia che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), con riguardo ai principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e alla rilevanza del giudicato interno, in base al prospettato assunto che non era stata riproposta in appello la domanda di attribuzione dell’universalità di beni e di rilascio dei cespiti caduti nella successione del “de cuius” P.L., ma erano state formulate solo quelle di cessazione della materia del contendere e di rigetto della domanda di acquisto per usucapione.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Rileva, innanzitutto, il collegio che, con atto di citazione del febbraio 1986, i sigg. D.M.P.G. e D.M.P. G., sul presupposto della loro riconosciuta qualità di figli naturali ed eredi legittimi del “de cuius” P.L. (deceduto il (OMISSIS)) per effetto della sentenza definitiva della Sezioni unite di questa Corte n. 4173 del 1985, avevano esercitato un’azione di petizione ereditaria nei confronti di tutti gli altri eredi finalizzata al recupero dei beni caduti nella successione del predetto “de cuius”. A seguito della costituzione dei convenuti che avevano instato per il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 533 c.c. e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto dei beni ereditari per intervenuta usucapione, oltre che per la dichiarazione di validità di una pregressa transazione intervenuta tra loro, quali eredi (prima del riconoscimento di tale qualità anche in capo agli attori, intervenuta solo nel 1985), il tribunale adito aveva rigettato la domanda dei D.M.P. e accolto la riconvenzionale e le altre istanze avanzate dai convenuti.

Con l’atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 623 del 1999, gli originari attori, soccombenti, avevano censurato detta decisione, sul presupposto della ritenuta fondatezza della proposta azione di petizione ereditaria, per falsa ed errata valutazione della sentenza n. 4173 del 1985 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, per falsa ed errata applicazione dell’art. 533 c.c., comma 2, con conseguente illegittimità dell’accoglimento dell’avversa domanda di usucapione, oltre che per l’erroneità della valutazione delle prove testimoniali espletate e della transazione intervenuta tra gli altri eredi l’8 ottobre 1966. Pertanto, sulla scorta di queste doglianze, deducevano i cespiti sub b), c), d) ed e) dell’originario atto di citazione erano stati a loro bonariamente ceduti, con derivante cessazione della materia del contendere, che si sarebbe dovuta estendere anche al bene indicato alla lett. a) in virtù delle precedenti sentenze intervenute; contestualmente, gli appellanti invocavano, espressamente, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale per avvenuta interruzione dell’usucapione con l’atto di citazione dell’ottobre 1978, della cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione del 9 febbraio 1987 e della validità ed efficacia della transazione dell’8 ottobre 1966.

Alla luce di tale impostazione la Corte di appello di Lecce – sez. dist. Taranto, con motivazione logica ed adeguata, nell’interpretare e qualificare il complessivo “petitum” dedotto con l’atto di appello (v. Cass. 24 luglio 2008, n. 20373), ha correttamente ritenuto che, in effetti, la richiesta di cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta cessione bonaria dei beni ereditari trovava il suo presupposto imprescindibile nella rilevazione della fondatezza dell’esercitata “petitio hereditatis” (avente natura di azione reale con funzione recuperatoria, basata sul sopravvenuto accertamento della loro qualità di eredi), per come si doveva considerare evincibile anche dall’esplicita richiesta di riforma della statuizione di primo grado con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione e di accertamento della validità della suddetta transazione (che, se respinta, avrebbe comportato il superamento delle avverse domande principali). Pertanto, la Corte territoriale – alla stregua del completo esame del contenuto dell’appello e della valorizzazione delle specifiche censure mosse alla decisione di prima istanza – ha valutato giustamente l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere come un “minus” rispetto alla persistente domanda principale di petizione ereditaria (rigettata in primo grado), dipendendo direttamente e logicamente dalla sua ritenuta fondatezza, senza che, perciò, si sia venuta a configurare una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e senza che possa ritenersi che sta stata formulata, nella specie, una domanda propriamente nuova.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine alla carente indicazione delle ragioni in base alle quali il giudice di appello aveva accolto le conclusioni formulate in primo grado e non riproposte in sede di impugnazione, senza prendere in considerazione la formulata richiesta sulla questione della sopravvenuta cessazione o meno della materia del contendere.

3.1. Con il terzo motivo il ricorrente ha assunto (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni delle parti e delle risultanze probatorie, nella parte in cui, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di cessazione della materia del contendere, aveva mancato di pronunciarsi in ordine al rilievo da attribuire agli elementi acquisiti al processo e da cui risultava la materiale apprensione dei beni da parte dei sigg. D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi..

3.2. Il secondo e terzo motivo formulati dal ricorrente, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono anch’essi destituiti di fondamento.

Rileva, in proposito, il collegio che – al di là dell’insussistenza di uno specifico interesse del ricorrente a formulare le dedotte doglianze relative agli assunti vizi motivazionali della sentenza impugnata avendo affermato di non aver mai riconosciuto il diritto degli originari attori (poi appellanti) e ad aver insistito per il rigetto delle loro domande – la Corte territoriale ha, in ogni caso, congruamente motivato in ordine al rigetto della richiesta di cessazione della materia del contendere, avendo, in base a circostanze di fatto e ad adeguate valutazioni di merito (incensurabili, perciò, in questa sede sotto altri profili), escluso che potessero ricorrere le condizioni per pervenire ad una tale declaratoria, in considerazione della persistenza della conflittualità tra le parti sull’oggetto della controversia e della permanenza dell’attualità delle questioni (idoneamente dedotte in appello) relative all’eccepita usucapione (sulla quale v. il motivo successivo) e alla validità o meno della precedente transazione (come già indicata). Conseguentemente, la sopravvenuta situazione di fatto relativa alla cessione bonaria dei beni da parte di alcuni coeredi non poteva aver comportato il superamento dalla risoluzione completa delle questioni di diritto agitate in giudizio (ancora da ritenersi, pertanto, intercorrenti tra le parti e certamente tra il C.C., attuale ricorrente, e i due D.M.P., attuali controricorrenti); in altri termini, non poteva ritenersi che la pretesa dedotta in giudizio fosse stata spontaneamente soddisfatta nei confronti dei due M.P. da tutti gli obbligati facendo venir meno la controversia tra tutte le parti e, quindi, il dovere del giudice di pronunciare sul merito delle domande (cfr., per idonei riferimenti, Cass. 1 giugno 2004, n. 10478, e Cass. 2 agosto 2004, n. 14775).

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la supposta violazione degli artt. 533 e 1158 c.c., nonchè l’insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in correlazione con l’omessa valutazione delle dichiarazioni delle parti e delle risultanze probatorie, in relazione all’aspetto della mancata considerazione che, alla data di proposizione della lite (1987), i convenuti avevano, comunque, maturato un possesso ininterrotto, pacifico, non clandestino e ultraventennale, dovendosi rilevare che, con l’atto di divisione ereditaria del 22 gennaio 1960, gli eredi, gli unici allora ad essere considerati legittimi, erano entrati nel possesso dell’eredità e che tale possesso era stato mantenuto negli anni successivi, sino al 1986, allorquando era intervenuta la cessione del terreno in contrada (OMISSIS) e sino al 1987, quando era avvenuta la cessione degli altri reclamati beni ereditari.

4.1. Anche questo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto. Secondo la prospettazione del ricorrente non avrebbe dovuto aver alcun rilievo la circostanza che i sigg. D.M.P.G. e De.Mi.Pu.Gi. non avevano potuto esercitare il loro diritto prima del 1975 (allorquando entrò in vigore la L. n. 151 del 1975, appunto), poichè ciò valeva ad escludere che potesse essere a loro opposta l’eventuale decorrenza del termine fissato per l’accettazione dell’eredità, ma non escludeva la legittimità del possesso nel frattempo esercitato da altri. In altre parole, il C.C., contestando l’adeguatezza e sostenendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza oggetto del ricorso (oltre a dedurre la violazione degli artt. 533 e 1158 c.c.), ha inteso sottolineare che, pur non ponendosi in dubbio la circostanza che i due D.M.P. avevano visto definitivamente riconosciuta la loro qualità di eredi nel 1985 (a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 4173/1985) e che essi non avrebbero potuto esercitare alcuna azione petitoria prima dell’entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, tuttavia gli stessi avrebbero potuto esercitare, successivamente al 1975, atti interruttivi dell’usucapione chiedendo che, contestualmente al riconoscimento della loro qualità di eredi, fosse ordinata ai convenuti la restituzione dei beni ereditari.

Osserva il collegio che le Sezioni unite, con la sentenza n. 4173 del 16 luglio 1985 (poi seguita da altre conformi: v., ad es., Cass., sez. 1^, 11 giugno 1987, n. 5076, e Cass., sez. 2^, 7 aprile 1990, n. 2923), riguardante direttamente le parti della controversia in questione, ebbero a fissare il principio per cui il figlio adulterino, che abbia ottenuto lo “status” di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo la data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, ed in forza dell’operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232 della citata legge), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data, senza che possa a lui apporsi l’eventuale pregressa decorrenza del termine fissato per l’accettazione dell’eredità (art. 480 c.c.), dato che il diritto stesso viene conseguito solo con la predetta riforma. Tale principio discende dal carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità, la quale, al pari del riconoscimento, fa risalire i suoi effetti giuridici al momento della nascita, con l’ulteriore conseguenza che l’art. 230, comma 3, della citata legge, il quale prevede, nel disporre la “sanatoria” del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa, la validità del riconoscimento stesso anche agli effetti di successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, con la triplice eccezione di un diverso giudicato od accordo fra le parti, o del decorso di tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni ereditarie, va inteso come norma introduttiva di limitazioni all’indicata retroattività, e quindi riguardante il solo caso del riconoscimento e non estensibile a quello della dichiarazione giudiziale (nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione, mancando la possibilità di un precedente esercizio di diritti correlati ad uno “status” non ancora attribuito).

Nella predetta sentenza le Sezioni unite avevano, in conclusione, specificato che, in ogni caso, era applicabile il principio secondo cui non poteva essere soggetto a prescrizione, come a decadenza, un diritto che il soggetto non può esercitare, ragion per cui, vigente la legge anteriore, i D.M., in quanto figli adulterini, non avevano il diritto di accettare l’eredità del genitore naturale, diritto che era stato loro conseguito soltanto con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, in virtù del riconoscimento della loro qualità di eredi a tutti gli effetti.

Orbene, sulla scorta dei punti fermi fissati dalla riportata sentenza delle Sezioni unite, la Corte territoriale ha rilevato che l’usucapione dedotta dagli originari convenuti (poi appellati ed appellanti incidentali) non poteva dirsi compiuta dal momento che il diritto dei due M. poteva essere riconosciuto (al più presto) solo dal 1975 (dopo l’entrata in vigore della L. n. 151) e che solo da tale data si sarebbe dovuta considerare decorrente la validità e l’efficacia dei loro atti interruttivi dei diritti (compreso quello relativo all’acquisto per usucapione dei beni ereditari) pretesi dagli altri eredi, che si erano concretati con certezza almeno dal momento della notificazione, nel 1987, dell’atto di citazione con il quale era stata esercitata la “petitio hereditatis”.

Così argomentando la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto si è conformata al condivisibile principio già espresso da questa Corte (v. Cass., sez. 2^, 18 ottobre 1991, n. 11024), secondo il quale, nel caso in cui, con riferimento a successioni apertesi prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, colui che abbia visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del “de cuius”, faccia valere i diritti successori riconosciutigli dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 230, l’erede non può opporre l’usucapione dei beni ereditari ricollegabile al loro possesso nel periodo precedente all’esperimento della relativa azione, atteso che non comportando questa il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell’erede bensì determinando solo una riduzione quantitativa del suo acquisto, non è configurabile un possesso utile per l’usucapione di quei beni di cui l’erede è proprietario. Tale tesi è correttamente fondata sulla considerazione in base alla quale il possesso “ad usucapionem”, concepito come strumento per l’acquisto della proprietà (nella sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1158 c.c.), ha come suo tipico contrappeso la possibilità di interruzione da parte dell’effettivo proprietario, con la conseguenza che non si prospetta configurabile un possesso utile ai fini dell’usucapione che non possa in qualsiasi momento essere interrotto. Pertanto, proprio con riferimento all’ipotesi in questione contemplata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 230, gli altri eredi non avrebbero potuto aver già maturato il diritto ad usucapire i beni ereditari al momento dell’entrata in vigore dell’indicata L. n. 151 del 1975, senza che i due figli naturali avessero mai avuto la possibilità (nell’intervallo temporale antecedente alla stessa entrata in vigore della citata legge) di compiere atti interruttivi, non essendo essi ancora titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente. Del resto, tale condiviso principio si profila coerente con l’altro, più generale, principio in base al quale – per il richiamo dell’art. 1165 c.c. all’applicabilità, rispetto all’usucapione, delle disposizioni generali sulla prescrizione – il termine utile per la configurazione del possesso “uti dominus” necessario ai fini dell’usucapione (qualificata anche come prescrizione acquisitiva) non può decorrere fino al momento in cui il proprietario non sia in grado di esercitare legalmente il proprio diritto (v., con riferimento all’art. 2935 c.c., Cass. 7 maggio 2004, n. 8720), condizione dalla quale deriva, quindi, anche l’acquisizione della capacità, da parte dello stesso, ad esercitare idonei atti interruttivi del suddetto possesso (cfr., per meri riferimenti, Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203).

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto un ulteriore vizio di motivazione (per carenza o contraddittorietà della stessa) su un altro punto decisivo della controversia, unitamente alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con riferimento alla supposta erroneità della pronuncia della sua condanna in appello al pagamento della metà delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, sussistendo i presupposti per pervenire alla declaratoria di integrale compensazione sulla scorta delle ragioni dalla stessa Corte territoriale prese in considerazione (riconducibili al mutamento di legislazione, alla successiva evoluzione giurisprudenziale e alla circostanza che gli eredi avevano conseguito il possesso di tutti i beni).

5.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato, avendo questa Corte ripetutamente statuito (v. Cass. 17 novembre 2006, n. 24495, e Cass. 31 gennaio 2008, n. 2397) che, nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente (nel quale ricade temporalmente la causa in questione) alla sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39- quater, convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò – con riferimento al regime processuale anteriore alla suddetta novella – applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6.

Nella controversia sottoposta, nella specie, al vaglio della Corte di appello, non si è venuta a configurare alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè, all’esito del giudizio di impugnazione, il C. era risultato (insieme agli altri appellati) soccombente e, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di compensare parzialmente le spese, specificando, oltretutto, anche le ragioni per le quali era pervenuta a tale statuizione (nei termini innanzi precisati).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato “in toto” con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (considerando le specifiche e complessive attività difensive espletate dai difensori dei due controricorrenti).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore del controricorrente D.M.P.G., in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e in favore dell’altro controricorrente De.Mi.Pu.

G. in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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