Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24239 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Levante s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Monteverdi 16, presso lo

studio dell’avv. Petrone Giovanni, rapp.to e difeso dall’avv. Modesto

Lucio Maria Rosi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 195/2005/32 depositata il 6/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Immobiliare Levante s.r.l. contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Lecco n. 136/4/2002 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di attribuzione di rendita catastale n. 5594, relativo ad un immobile a destinazione speciale (Categ. D/1) sito in (OMISSIS), in catasto fg. 4, p.lla 562. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che “nell’avviso di accertamento risultano adeguatamente specificati sia i criteri che gli elementi posti a base della determinazione della rendita: tipologia, ubicazione, superfici, valori di mercato al mq., metodo di stima e saggio utilizzato”; circa il valore dell’immobile la CTR rilevava ancora che ” l’ampliamento dell’immobile con una diversa disposizione interna non può corrispondere alla sommatoria dei singoli valori e soprattutto perchè il valore complessivo accertato sostanzialmente non differisce dalla sommatoria dei valori se non tiene conto dell’abbattimento del 20% applicato in sede di valutazione INVIM in quanto l’immobile era locato”. La CTR affermava infine che “per la determinazione della rendita degli immobili della categoria D non può essere applicato il tasso fisso il quale è previsto solo per le categorie A-B-C, ma quello del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile”. Il ricorso è fondato su due motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione – errata interpretazione e applicazione D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la Società ricorrente critica la sentenza impugnata lamentando che i Giudici d’appello hanno affermato che il saggio da attribuire agli immobili di categoria D non può essere fisso per ogni immobile ma deve essere invece stabilito di volta in volta. La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato (v. Sent. n 10037 del 24-6-2003, Sentenza n. 9056 del 02/05/2005;

Sentenza n. 133 del 09/01/2006) che, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l’UTE non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio d’interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 in quanto lo stesso dev’essere determinato, anche per gl’immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura Fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita dev’essere determinata per stima diretta, ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 20 in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione. Va pertanto riconosciuto nel caso in esame un tasso di redditività pari al 2%.

Con secondo motivo(con cui deduce: “Violazione L. 11 agosto 1939, n. 1249, art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 – art. 2697 c.c. omessa insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente assume che l’atto sarebbe privo di qualsivoglia indicazione non solo degli elementi di prova addotti a suffragio della contestata valutazione, ma anche dei criteri ovvero delle fonti utilizzate; nè l’amministrazione avrebbe offerto, a seguito dell’impugnazione, alcun elemento di prova certa. La CTR “nonostante la proposizione di specifico motivo di appello” avrebbe omesso di pronunciarsi sulla totale assenza di riscontri probatori”; la determinazione del valore unitario al mq. non avrebbe trovato conforto in obiettivi riscontri.

Inammissibile è la censura di violazione di legge per carenza di autosufficienza, non risultando trascritto il motivo di appello di cui si assume l’omesso esame (v. Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010);

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto relativa all’assunta erronea applicazione di una norma giuridica.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va limitatamente accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Levante s.r.l. alla CTP di Lecco, riconoscendo, per l’immobile in questione, un tasso di redditività pari al 2%.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla Immobiliare Levante s.r.l. nei limiti di cui in motivazione compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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