Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24239 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13723-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via POMPEO TROGO

n. 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANICO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRA ARTIGIANATO GUGLIELMO MARCONI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 412/2015 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

I genitori di M.M., nella qualità di esercenti la potestà sul minore, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Guglielmo Marconi” chiedendo la condanna al risarcimento del danno per sinistro verificatosi durante le ore di lezione. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’Istituto professionale, mentre la parte appellata rimase contumace. Con sentenza di data 26 gennaio 2015 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e rimettendo le parti innanzi al primo giudice, stante la nullità della notifica dell’atto di citazione.

Ha proposto ricorso per cassazione M.M. sulla base di due motivi. Vi è atto di costituzione dell’Avvocatura della Stato. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 146 c.p.c., art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva il ricorrente che, come viene dato atto nella sentenza impugnata, l’atto di appello era stato notificato personalmente al M., diventato maggiorenne prima della pronuncia della sentenza appellata, a mezzo del servizio postale e che la notifica era nulla in quanto, essendo il M. in servizio presso lo Stato Maggiore dell’esercito dal 12 dicembre 2012, come da attestato di servizio, la stessa doveva essere seguita nel rispetto dell’art. 146 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 330 e 170 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,. Osserva il ricorrente che nell’atto di precetto era stato eletto domicilio presso lo studio legale del procuratore all’uopo nominato dal M., sicchè l’appello doveva essere notificato presso il medesimo procuratore.

Il ricorso è stato notificato in data 23 maggio 2016, oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1. Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell’atto di appello, precisando all’uopo che lo stesso domicilia in Roma presso lo stato Maggiore dell’esercito a far tempo dal 12 dicembre 2012, come da relativa attestazione.

Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto (Cass. 3 luglio 2008, n. 18243). Il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione ma non ha assolto l’onere probatorio indicato, e ciò, ancor prima quanto al termine lungo, già sul piano del termine previsto dall’art. 325. Ed invero dall’attestato di servizio prodotto si evince solo che Maurizio M. è in servizio presso lo Stato Maggiore dell’esercito dal 12 dicembre 2012 con l’incarico di sistemista dei servizi informatici, ma nulla si specifica in ordine al domicilio, che è il profilo rilevante ai fini della materiale conoscenza dell’atto.

Va inoltre rammentato che per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (Cass. 5 novembre 2013, n. 24763; 20 novembre 2012, n. 20307; 31 maggio 2011, n. 12004). Il ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 327, comma 2, ha dedotto esclusivamente la condizione oggettiva della nullità della notificazione, e non anche quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa della detta nullità, avendo indicato il luogo di domiciliazione solo ai fini della deduzione della nullità. In ogni caso, anche ipotizzando l’allegazione dell’incolpevole ignoranza conseguente alla detta nullità, la circostanza non risulta provata alla stregua di quanto sopra osservato. Essendosi pertanto verificata la decadenza dalla facoltà di impugnare, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione: l’avvocatura dello Stato si è costituita ma non ha presentato memoria. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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