Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24238 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10955-2015 proposto da:

F.V., Z.L., Z.N., Z.L.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. EGIDIO VERZINI;

– ricorrenti –

contro

F.F., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 699/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Sgromo Giavanbattista con delega depositata in

udienza dell’Avv. Egidio Verzini difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

I fratelli F.F. e F.T. convenivano nel 1995 in giudizio innanzi al Tribunale di Verona i di loro germani F.F., M., V. e Vi..

Gli attori chiedevano la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso dei genitori D.C.L. e F.L. e costituiti da immobili siti nel Comune di Tregnano e da un libretto nominativo con un saldo attivo di L. 6.500.000.

Tanto in dipendenza del fatto che – secondo gli attori – il Fi.Vi. si era “impossessato dell’intero asse ereditario” stante una disposizione di cui al testamento olografo di F.L. pubblicato il 27 settembre 1984, che doveva essere ritenuta come lascito di quota di eredità, da ridurre per lesione di legittima con conseguente rideterminazione e divisione del compendio relato e non come legato.

La suddetta disposizione, per completezza, contemplava il lascito del de cuius al figlio Vi. della “mia sitta a R.T. la stalla nuova ed il portico legato alla stalla su pezzo di terra che c’è davanti alla stalla”.

Costituitisi in giudizio il Fi.Vi. e le germane V., M. e F. nulla opponevano alla divisione, salva l’istanza del Fi.Vi. di vedersi attribuire i beni di cui alla citata disposizione testamentaria in legato.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1021/2004, accertava che la medesima citata disposizione testamentaria in favore del Fi.Vi. costituiva legato e non designazione di erede, stante l’assegnazione di beni specificamente individuati e non del complesso relato, disponendo – stante l’accertata indivisibilità del compendio e previa determinazione dello stesso con computo, fra l’altro, delle spese funerarie – l’assegnazione del medesimo ex art. 720 c.c. al Fi.Vi. quale quotista di maggioranza in quanto cessionario delle quote delle germane F. e M., con determinazione del conguaglio (di Euro 2.375,70) dovuto a ciascuno dei rimanenti coeredi germani F., T. e V..

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza, di cui chiedevano la riforma, interponevano appello F.F. e T., chiedendo l’assegnazione in natura tra tutti i coeredi dei beni relitti secondo le quote di spettanza.

F.F., M., V. e Vi. instavano per il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 699/2014 riformava la decisione di primo grado provvedendo all’assegnazione dei beni relitti tra tutti i coeredi secondo le quote ereditarie di spettanza, compensando le spese di lite. Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorrono F.V. e Z.L.M., N. e L., quest’ultimi quali eredi di Fi.Vi., con atto affidato a cinque ordini di motivi.

Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 330 e ss, nonchè del D.M. n. 44 del 2011, art. 35 e D.L. n. 179 del 2012, art. 35.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 789 c.p.c. e all’art. 185 disp. att. c.p.c.”.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 718, 726, 727, 1114 e 720 c.c..

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 728 c.c., nonchè annesso (rectius: omesso) esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c..

6.- Esposti, doverosamente ed in sintesi, i motivi di censura avverso la gravata decisione, va immediatamente soffermata l’attenzione, anche per il suo carattere dirimente, sul primo motivo del ricorso.

Con questo le parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, l’erroneità della gravata decisione in punto di mancato accoglimento della rituale e sollevata eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dello stesso.

Più in particolare si deduce la violazione delle succitate norme e, quindi, l’erroneità nell’aver statuito, da parte della sentenza della Corte territoriale, che era infondata l’eccezione di estinzione.

Quest’ultima si fondava sul fatto che dopo l’interruzione del giudizio (del 15.2.2011 per decesso dell’appellato Fi.Vi.) i riassumenti F.F. e Teodoro non notificavano in termine il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, chiedendo successivamente di essere rimessi in termini, ma solo in data 3 novembre 2011 ovvero oltre la scadenza del termine perentorio (31.10.2011) di sei mesi dalla conoscenza dell’interruzione del giudizio.

La gravata decisione disattendeva – errando – la succitata eccezione poichè riteneva tempestiva la notifica (effettuata il 15.11.2011) della nuova riassunzione.

Tanto in quanto, secondo la detta decisione, il decreto di fissazione della nuova udienza “era soggetto alla nuova forma obbligatoria per gli uffici giudiziari che se ne avvalgono della cosiddetta comunicazione telematica D.M. n. 44 del 201, art. 35” e solo dalla corretta comunicazione dello stesso.

L’erroneità dell’assunto in base al quale è stata disattesa la sollevata eccezione degli odierni ricorrenti di tardività della riassunzione emerge dalla constatazione che nel periodo interessato (ottobre-novembre 2011) non vi era alcun obbligo di comunicazione telematica del decreto ex art. 301 c.p.c., comma 1: pertanto i riassumenti-appellanti avrebbero dovuto depositare un nuovo ricorso o, alternativamente, chiedere un nuovo termine per la notifica, ma solo entro il tassativo termine (nell’ipotesi, del 31.10.2011) di cui al vigente art. 305 c.p.c..

Poichè ciò non fu ottemperato da parte degli appellanti riassumenti (che ebbero a proporre istanza di rimessione in data 3.11.2011) vi era tardività nella riassunzione e la Corte territoriale avrebbe, giustamente (evitando la censurata violazione di legge di cui al motivo qui in esame) dovuto dichiarare l’estinzione del processo.

Il motivo è, perciò, fondato e va accolto.

7.- L’accoglimento del primo e dirimente motivo del ricorso comporta l’assorbimento dei rimanenti motivi.

8.- Consegue alla affermata fondatezza del detto motivo l’accoglimento, in punto, del ricorso, con cassazione senza rinvio della gravata decisione e compensazione – sussistendone giustificati motivi – delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa -senza rinvio – l’impugnata sentenza e compensa integralmente le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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