Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24238 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 13/67/06 depositata il 31/1/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Mantova n. 133/3/2002 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) per decadenza dai benefici sulla piccola proprietà L. n. 604 del 1954, ex art. 7 decadenza comminata per essere venuta meno la diretta conduzione del terreno a seguito di cessione in affitto dello stesso nel decennio dall’acquisto. La CTR riteneva che la riduzione del periodo di decadenza del vincolo – da 10 a 5 anni- si applicasse anche alla fattispecie in esame – atto di acquisto del 1985 e contratto di affitto del 1992 – ai sensi del D.Lgs n. 228 del 2001, art. 11, comma 2. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non è stato parte nel giudizio di appello.

Nel merito, con unico motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 228 del 2001, art. 11 ai principi in materia di retroattività delle norme di legge e della L. 6 giugno 1954, n. 604, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) l’Agenzia delle Entrate assume che, in assenza di espressa previsione, l’art. 11 cit. non sarebbe idoneo ad incidere sugli atti per i quali la decadenza in parola si era verificata al momento della sua entrata in vigore.

Il ricorso va rigettato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2060 del 28/01/2011), secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il quale il fondo acquistato con le predette agevolazioni può essere rivenduto senza decadere dai predetti benefici, operata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11 si estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell’acquisto e della cessione, che comportano la decadenza, perchè l’art. 11 cit., facendo riferimento “anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 5), prende in considerazione il solo fatto dell’acquisto, senza porre altre condizioni che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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