Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24237 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24237 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 16455-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente Contro
VACCARECCI CORRADO, VACCARECCI FRANCESCA, CONTU MARIA
ROSARIA nella qualità di eredi di Vaccarecci Renato, MINISTERO DELLE
FINANZE;

intimati

avverso la sentenza n. 460/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
26/05/2010, depositata il 14/06/2010;

Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Capannolo Emanuele (delega Ricci Mauro) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla

Fatto e diritto
Con ricorso notificato al Ministero dell’economia e delle finanze il 13 giugno 2011
e avviato alla notifica a mezzo del servizio postale nei confronti degli eredi di
Renato Vaccarecci in data 14 giugno 2011, l’INPS chiede con due motivi la
cassazione della sentenza depositata il 14 giugno 2010, con la quale la Corte
d’appello di Cagliari ha accolto le domande di Renato Vaccarecci di riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento dal 1°.10.2002 al 30 novembre 2004
(successivamente l’INPS aveva riconosciuto e corrisposto l’indennità), rigettando
l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS, che era stata argomentata col rilievo
che il ricorso introduttivo era stato depositato il 14 luglio 2005, oltre i sei mesi dalla
comunicazione della decisione della commissione medica stabiliti a pena di
decadenza dall’art. 42, terzo comma del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito
nella legge 24 novembre 2003 n. 326, la cui efficacia temporale era stata protratta al
31 dicembre 2004 dell’art. 23, secondo comma del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47.
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme di legge citate nonché
dell’art. 252 disp. att. c.p.c. e il secondo denuncia il vizio di motivazione della
sentenza al riguardo. Secondo l’INPS, nel il caso in cui, come quello in esame, la
comunicazione della decisione della commissione medica sia avvenuta prima della
data del 10 gennaio 2005, di efficacia della nuova disciplina di cui alle leggi citate, il
termine semestrale di decadenza ivi stabilito decorre dalla data di efficacia della
relativa disciplina e pertanto nel caso in esame sarebbe scaduto il 30 giugno 2005,
antecedentemente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio del 14
luglio 2005.

relazione.

4,010

Gli intimati non si sono costituiti ritualmente.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n.
69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio

Le censure del ricorso investono unicamente la questione di diritto posta col primo
motivo, la questione di cui al secondo motivo non rivestendo un autonomo rilievo,
per riguardare la motivazione in ordine alla interpretazione di una norma di legge
(arg. art. 384, u.c. c.p.c.)
Questa Corte ha avuto già modo di esaminare il problema che ha dato origine al
presente ricorso, risolvendolo uniformemente Cass. 20 aprile 2011 n. 9038 e 13
giugno 2012 n. 9647), con l’affermazione del seguente principio di diritto: In tema
di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, l’art. 42, comma 3 0, del d. I n. 269 del
2003, convertito in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004
dall’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, convertito in legge n. 47 del 2004, ha introdotto
una decadenza prima inesistente, fissando 27 termine di sei mesi dalla data di comunicazione
all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di
decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato
dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 diJp. att. cod.
civ. – norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno

per essere respinto.

dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e dall’altro che la
comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di
nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività
della norma che l’ha introdotta”
In conclusione il ricorso va rigettato.

degli intimati.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 3.10.2013

Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione

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