Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24237 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Confitex sud s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 217/2005/27 depositata il 25/11/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Confitex sud s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Benevento n. 217/27/05 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3 irrogate alla società per la mancata iscrizione di due lavoratrici nel libro matricola. La CTR riteneva che “la mancata iscrizione dei nominativi delle due impiegate nel libro matricola non comporta una situazione di irregolarità collegabile alla emersione del lavoro al nero stante l’indicazione delle stesse nel libro delle presenze e la comunicazione della loro assunzione alla sezione circoscrizionale per l’impiego”. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 e l’omessa o comunque insufficiente e illogica motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva della precisa indicazione delle carenze o delle lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011