Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24237 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11607-2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA

86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO LAMBERTI;

– ricorrente –

contro

RO-BO S.A.S. DI R.M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO MARGARITI, ALTHEA

RAGANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del Tribunale di Milano T.F. venne condannato al pagamento in favore di RO.BO. s.a.s. di R.M. & C. al pagamento della somma di Euro 3.800,00 per i danni conseguenti all’allagamento di appartamento dell’attrice causati dalla rottura della tubazione dell’unità immobiliare nella disponibilità del T.. Avverso detta sentenza propose appello RO.BO. s.a.s.. Con sentenza di data 3 marzo 2016 la Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’appello condannando il T. al pagamento della somma di Euro 15.052,40 oltre rivalutazione ed interessi, sulla base delle fatture e dei preventivi prodotti (questi ultimi non specificatamente contestati).

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo T.F. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il riconoscimento dell’esistenza del presupposto applicativo dell’art. 2051 non esonera il danneggiato dalla prova dell’esistenza ed ammontare del danno e che l’entità del danno non risultava provata. Aggiunge che era stata dedotta la non veridicità sia dei preventivi che delle fatture e che la controparte si era limitata a fornire solo preventivi, documenti privi di qualsivoglia efficacia probatoria.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili. Benchè in rubrica si richiami l’art. 2051, l’articolazione del motivo verte sul danno e la sua quantificazione.

Una prima ragione d’inammissibilità va ravvisata nel fatto che, non identificando la censura le parti di motivazione che mira a sottoporre a critica, non pare identificabile l’ipotesi di censura fra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013). Per la medesima ragione il motivo difetta dei requisiti di specificità e chiarezza (Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017). Sussistono ulteriori ragioni di inammissibilità.

La censura mira alla rivalutazione degli elementi probatori che è apprezzamento precluso nella presente sede di legittimità, se non negli stretti limiti del vizio motivazionale e della violazione delle regole legali in materia di prova. Peraltro il ricorrente, affermando che la controparte si era limitata a fornire solo preventivi, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di merito attribuito efficacia probatoria anche alle fatture prodotte. La censura è anche priva di decisività in quanto non è impugnato il riconoscimento della mancanza di specifica contestazione dei preventivi prodotti.

Ad ogni buon conto, quanto all’efficacia probatoria dei preventivi, premesso che la valutazione della congruenza probatoria resta affidata al giudice di merito, va rammentato che al fine della valutazione e liquidazione dei danni, i preventivi di spesa, con l’indicazione specifica dei prezzi dei lavori e delle merci, possono essere utilizzati dal giudice del merito come elementi di prova per la formazione del suo convincimento (Cass. 28 novembre 1975, n. 3982 e 19 gennaio 1995, n. 591 – Cass. 28 novembre 2013, n. 26693, richiamata dal ricorrente, ha invero escluso l’efficacia probatoria del preventivo di spesa sulla base delle peculiari circostanze del caso e richiamando comunque l’insindacabilità in sede di legittimità degli accertamenti di fatto).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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