Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24237 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23902/2016 R.G. proposto da:

L&P Trustee s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e Dott.ssa R.S. (notaio), elettivamente

domiciliati in Roma, via Giovanni Battista Marini 16, presso l’avv.

prof. Stefano Loconte, che li rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata –

costituita avverso la sentenza della Commissione Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 38, n. 1350/38/16 del 9 febbraio 2016,

depositata il 9 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020

dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione – notificato al trustee e al notaio rogante – con il quale veniva pretesa la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, di un atto con il quale la sig.ra M.N.A.M.G. istituiva un trust, denominato “(OMISSIS)” con trustee nominato nella società L&P Trustee s.r.l. e G. nominato il coniuge della disponente A.G., per riunificare i beni della disponente nell’ambito di un soggetto giuridico estraneo alle vicende personali e garantire la tranquillità economica e il benessere morale della famiglia M. composta dalla stessa disponente e dai suoi discendenti in linea retta: l’atto era sottoposto dal notaio R.S. a registrazione a tassa fissa;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il trustee e il notaio R. propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle entrate non ha notificato controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

3. Le parti non hanno depositato memorie e il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con il primo motivo di ricorso, che assume valore assorbente, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, nonchè dell’art. 53 Cost., in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l’atto istitutivo del trust, perchè diretto a costituire un vincolo di destinazione, fosse – per ciò solo – soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.

5. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “Poichè ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del trust, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass. n. 16699 del 2019; v. anche Cass. n. 19167 del 2019: “In tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”, v. da ultimo Cass. n. 10256 del 2020).

6. Sicchè il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario delle parti contribuenti. In ragione del recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale cui si è fatto riferimento appare giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dei decreti del Primo Presidente nn. 76 dell’11 maggio 2020 e 97 del 30 giugno 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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