Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24236 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7588-2012 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AGOSTINO RICHELMY N 38, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
DI SALVO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GALLETTI;
– ricorrente –
contro
D.F. erede di G.E., DO.FO.,
D.M.C. eredi nella qualità della sig.ra G.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
GREGORIO TROILO, che li rappresenta e difende;
R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAURO GROTTO,
che lo rappresenta e difende;
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
UGF ASSICURAZIONI SPA, CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 466/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato DI SALVO Antonio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato GALLETTI Antonino, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato TROILO Gregorio, difensore dei resistenti D. +2,
che si è riportato agli scritti e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato RUGGIERI Gianfranco con delega orale dell’Avocato
CONSOLO Giuseppe, che si è riportato al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo
e per il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che non risulta agli atti che l’amministratore del condominio ricorrente sia stato autorizzato a resistere nel presente giudizio di cassazione, vertendosi in fattispecie, non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 1131 c.c., comma 1, in cui tale autorizzazione deve ritenersi necessaria;
che pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo concedendo all’amministratore del condominio ricorrente un termine (arg. ex Cass. S.U. 18331/10) per munirsi della predetta autorizzazione o per depositarla, se già esistente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo all’amministratore del condominio ricorrente il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere a quanto sopra.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione SECONDA civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016