Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24236 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
G.C., elett.te dom.to in Roma, alla via F. Cesi n. 21,
presso lo studio dell’avv. Molinari Pietro, dal quale è rapp.to e
difeso;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 115/2005/28, depositata il 7/11/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 315/40/99 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Invim. La CTR riteneva sussistente la decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 per essere stata la cartella notificata oltre il triennio dalla data di notificazione della sentenza della CTR “sulla base della quale si rendeva definitivamente dovuta l’imposta”. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituito il G. che ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non è stato parte del giudizio di merito.
Con unico motivo (con cui deduce: “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 74 e 76, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 nonchè dell’art. 2938 c.c. e della L. n. 413 del 1991, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) l’Agenzia assume l’erroneità della decisione in quanto la decadenza triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, lett. b) configurerebbe vizio proprio dell’avviso di liquidazione e non avrebbe potuto essere fatto valere con riferimento alla successiva cartella di pagamento;
tempestiva sarebbe la notifica della cartella di pagamento in quanto intervenuta entro il termine decennale di prescrizione ex art. 78 D.P.R. cit., in relazione sia alla sentenza n. 6744/93 che ad altro avviso di liquidazione notificato il 16/12/1986, consolidatosi per mancata impugnativa. Il ricorso va rigettato. Secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata la cartella esattoriale notificata il 17/9/1998, oggetto del presente giudizio, venne emessa a seguito della decisione della Commissione regionale di 2^ grado del 9/12/1993, notificata il 17/2/1994, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del contribuente. Nella descritta situazione risulta applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), secondo periodo a norma del quale “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta”. La diversa disposizione di cui D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, alla quale si appella l’amministrazione ricorrente trova, invece, applicazione allorquando la definitività dell’accertamento dell’imposta consegua alla mancata impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo che gli sia stato notificato (Conf.
Sent. 16-4-2007 n. 8998).
Quanto ulteriormente dedotto dall’Amministrazione in ordine alla notifica di altro avviso di accertamento in data 16/12/1986 -che si sarebbe consolidato per mancata impugnazione- costituisce circostanza di fatto che non risulta dedotta in sede di merito ed il cui esame è interdetto a questa Corte.
Nulla per le spese non avendo il difensore del G. partecipato alla discussione ed essendo inammissibile la memoria depositata, in difetto di notifica di controricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011