Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24236 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 16/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14093-2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato MERSIA ALFIERI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RACHELE VITOLO e CARLO DEL

REGNO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA BULDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO CAIAFA;

– controricorrente –

e contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1583/2015 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.R. evocava in giudizio la compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. e M.D., davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per l’accertamento della responsabilità esclusiva di quest’ultimo nel sinistro verificatosi, in Pagani, il 15 ottobre 2008 esponendo che il convenuto, alla guida dell’autovettura Jeep Cherokee, nell’uscire da una strada privata, non si era accorto della presenza del motociclo dell’attore, provocandone la caduta. La compagnia aveva eccepito la prescrizione del diritto e contestato la conformità all’originale della copia della ricevuta di ritorno depositata da parte attrice. Il Giudice di Pace rigettava la domanda compensando le spese;

avverso tale decisione proponeva appello il P. chiedendo la riforma della decisione. Con sentenza del 15 novembre 2015 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’appello e condannava Roberto P. al pagamento delle spese di lite, rilevando che la questione centrale riguardava la utilizzabilità ai fini della decisione degli atti di costituzione in mora necessari per interrompere la prescrizione, in considerazione dell’avvenuto disconoscimento degli stessi da parte della compagnia Vittoria Assicurazioni riguardo al profilo della conformità degli stessi agli originali. In particolare, la difesa dell’attore avrebbe esibito in primo grado copia di avvisi di ricevimento di una seconda lettera di messa in mora, identica a quella precedente, anche con riferimento alla data recata in calce e rispetto a tali documenti era intervenuto il disconoscimento della loro conformità agli originali da parte della compagnia di assicurazione, costituitasi tempestivamente nel giudizio di primo grado. Non avendo l’attore prodotto i relativi originali, al fine di consentire al giudice la verifica di conformità, secondo il Tribunale, tali documenti non sarebbero utilizzabili con la conseguenza che, sulla base dell’unico atto interruttivo, era decorso il biennio rilevante ai fini della prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.R. sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio la compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che, davanti al giudice di primo grado, era stato depositato anche l’avviso di ricevimento in copia conforme, conformità rilasciata dall’ufficio postale, che aveva provveduto all’invio e alla consegna della raccomandata alla compagnia Vittoria Assicurazioni. Il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame la esistenza della copia conforme all’originale;

con il secondo motivo deduce che la compagnia di assicurazioni non avrebbe mai disconosciuto – nella loro conformità agli originali – i documenti esibiti in copia dal ricorrente. Da ciò deriverebbe un vizio di motivazione incongrua, in relazione all’art. 360 per violazione degli artt. 2716 e 2719 c.c.;

con il terzo motivo prospetta l’ipotesi di eccesso di potere da parte del Tribunale e lamenta il vizio di ultrapetizione, attesa la mancata proposizione di appello incidentale da parte della compagnia Vittoria Assicurazioni.

con atto datato 7 novembre 2016 e ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un’intesa e, dunque, di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (sentenza del 15 novembre 2015 del Tribunale di Nocera Inferiore), a spese compensate;

pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo e che non si debba provvedere in merito alle spese;

la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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