Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24235 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 213-2012 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MAZZIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 35, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI MALOSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CALO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’assemblea del 13.10.1999 il condominio di (OMISSIS), deliberava l’installazione di un ascensore all’interno dell’androne delle scale. Assumendosi proprietari esclusivi di un’area retrostante e dei box auto ivi esistenti, e lamentando che la realizzazione dell’ascensore avrebbe impedito loro l’accesso all’area anzi detta e ai box, D.G.G. e C.G. e C., comproprietari di unità singole al piano terra dell’edificio quali eredi di C.L., impugnavano detta delibera innanzi al Tribunale di Taranto.

Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva la prescrizione della servitù di passo carraio, eccezione che l’adito Tribunale di Taranto accoglieva rigettando così la domanda.

L’impugnazione proposta avverso detta sentenza da C.G. e C., anche quali eredi di D.G.G., nel frattempo deceduta, era respinta dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Osservava detta Corte, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che l’installazione dell’ascensore non impediva l’accesso degli appellanti all’area di loro proprietà, lasciando libero a tal fine uno spazio di m. 1,12. Circa la dedotta violazione del godimento dei condomini appellanti, quale limite alle innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., comma 2, aggiungeva che i testi escussi avevano confermato che gli eredi C. non erano mai entrati con autoveicoli all’interno dell’area di loro proprietà e che i manufatti ivi esistenti non erano mai stati utilizzati quali box auto.

Per la cassazione di tale pronuncia il solo C.G. propone ricorso, affidato a due motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il condominio di (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che l’innovazione in oggetto viola l’art. 1120 c.c., comma 2, perchè lo spazio di mq. 1,12 lasciato libero per il passaggio menoma gravemente il godimento della stessa area comune e degli immobili di sua proprietà. Ciò si desume dal fatto che tale misura è inferiore a quella minima di m. 1,20 fissata dal D.M. n. 236 del 1989, art. 4.1.10, relativamente al superamento delle barriere architettoniche, per la lunghezza delle rampe di scale, e impedisce il passaggio contemporaneo di due persone e quello di una barella con un’inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale.

1.1. – Il motivo è fondato.

Occorre premettere che in tema di deliberazioni condominiali, l’installazione dell’ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1, e al D.P.R. n. 384 del 1978, art. 1, comma 1, costituisce innovazione che, ai sensi della L. n. 13 del 1989, art. 2 è approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall’art. 1136 c.c., commi 2 e 3; tutto ciò ferma rimanendo la previsione della citata L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 3, che fa salvo il disposto dell’art. 1120 c.c., comma 2 e art. 1121 c.c., comma 3(Cass. n. 14384/04).

La condizione di inservibilità del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino, che, ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, rende illegittima e quindi vietata l’innovazione deliberata dagli altri condomini, è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. n. 20639/05, che in applicazione di tale principio ha ritenuto illegittima una delibera condominiale che, nel restringere il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole il transito delle autovetture).

Dunque, le innovazioni dirette a eliminare barriere architettoniche, come appunto quelle che dispongano l’installazione di un ascensore, non derogano all’art. 1120 c.c., comma 2 (vecchio testo), ma solo alla maggioranza che diversamente è prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 5, richiamato dall’art. 1120 c.c., comma 1.

E di tali principi la giurisprudenza di questa Corte ha fatto applicazione, segnatamente, anche nell’ipotesi dell’installazione di un ascensore (Cass. n. 12930/12), ancorchè volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative (Cass. n. 6109/94), ed ove l’installazione renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (Cass. n. 28920/11).

1.1.1. – Di tali principi di diritto la sentenza impugnata mostra di aver operato una falsa applicazione, lì dove, nel valutare se l’innovazione in oggetto avesse compromesso il godimento delle proprietà individuali degli attori, ha escluso ogni lesione sulla base dell’uso che negli anni questi ne avevano fatto, mentre l’apprezzamento avrebbe dovuto essere operato a stregua della natura e della destinazione economica dei beni stessi. In particolare, la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, che gli eredi C. non fossero mai entrati con autoveicoli nell’area interna del palazzo e che non avessero mai utilizzato i manufatti di loro proprietà per il ricovero di autovetture, è del tutto priva di significato al fine di valutare la compromissione della facoltà di godimento dei beni di proprietà esclusiva, facoltà che, essendo inerente al contenuto del diritto di proprietà, non si estingue per non uso.

2. – Il secondo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1073 e 1102 c.c., art. 1120 c.c., comma 2, e art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente sostiene che l’accesso carrabile al proprio cortile attraverso l’androne condominiale rientra tra le destinazioni normali della cosa, e pertanto “non può pregiudicare o menomare in alcun modo la normale fruizione degli stessi da parte degli altri condomini per accedere ai loro rispettivi appartamenti siti ai piani superiori, con la quale è perfettamente compatibile, di modo che deve escludersi che il transito carrabile attraverso l’androne a favore dell’odierno ricorrente sia stato previsto a titolo di servitù”. Da cui l’imprescrittibilità dell’azione esperita.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso si ricava che sia stata trattata e decisa anche la questione della natura del passaggio (iure comproprietatis o iure servitutis) attraverso l’androne condominiale (anche se la sentenza d’appello, ad altri fini come s’è detto, ha ritenuto rilevante che gli appellanti non fossero mai transitati con autoveicoli attraverso l’androne per raggiungere i box di loro proprietà esclusiva). La controversia, infatti, ha avuto ad oggetto solo la legittimità della delibera impugnata.

3. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che nel rivalutare il merito della domanda si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA