Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24235 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24235 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15083-2011 proposto da:
ZAFFARANO NICOLINA ZFFNLN69P6OL8420, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MENICHELLA GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO
VINCENZO giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Ric. 2011 n. 15083 sez. ML – ud. 03-10-2013

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 2740/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’11/05/2010, depositata il 3/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del controricorrente che si riporta
agli scritti;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 26-31 maggio 2011, Nicolina Zaffarano chiede con
un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 10 giugno 2010, con la
quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, di
rigetto della sua domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola
relativa all’anno 2003, ritenendo in via preliminare e assorbente la decadenza della
originaria ricorrente dal diritto di chiedere tale riliquidazione, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 639/1970 e successive modificazioni e integrazioni.
Resiste alle domande l’INPS con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n.
69.
Tanto premesso si osserva che il ricorso ha riguardo alla corretta interpretazione
della disciplina di legge di cui all’art. 47 D.P.R. n. 639/70 e successivi e va pertanto
trattato in camera di consiglio per essere accolto.
Va premesso che l’originario testo dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639
stabiliva quanto segue.
‘Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità
giudiziaria, ai sensi degli arti. 459 e ss. cod. proc. civ..
L ‘azione giudkiaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione
della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di

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udito il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione.

scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie
in materia di trattamenti pensionistici.
L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al
precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”.
Col successivo art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni

1992, di interpretazione autentica dell’art. 47 D.P.R. n.639/70, venne poi stabilito:

“1 — I termini previsti dall’art. 47, commi secondo e terzo del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639
sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale . la
decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso
amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2— Le diloosizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai
processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con l’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, i commi secondo e terzo del citato
art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo
1989 n. 88, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalle date di cui al precedente comma”.
L’ultimo comma dell’art. 4 ha poi stabilito che le disposizioni indicate

“non si

applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore de/presente decreto
ancora in corso alla medesima data”. Infine, recentemente, l’art. 38, primo comma, lett.
d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha
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Q

nella legge 10 giugno 1991 n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del

aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: `Le decadenze previste
dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento
di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il
termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento
della sorte”, precisando al quarto comma che `Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e
d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore de/presente

Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata,
pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29
maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio
1996 n. 6491-, 01, ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580)
era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 201 1, nel senso
della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni
previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.
Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio
2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione
lavoro, avevano affermato che “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639,
art. 47 – come interpretato dal D.L 29 marzo 1991, n. 103, ad. 6, convertito, con
modificazioni, nella L 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in
cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne
abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio
della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n.
1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione
prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione

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decreto”.

delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in
materia di prestazioni previdenziali.
Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della
Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui all’art. 38,
primo comma, lett. d) del recente D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n.
111/’ 11, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla

investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale
incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima
di essa.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il
proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia
retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente
pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza
di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla
novella del 2011.
L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e
l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore
convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del
2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale orientamento, il ricorso avverso la
sentenza da questa pronunciata e qui impugnata appare manifestamente fondato.
Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio per la decisione nel merito alla
Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM
LA CORTE
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base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

Il Presidente

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