Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24235 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.N., elett.te dom.to in Roma, al Corso Trieste n.
97, presso lo studio dell’avv. Belli bRUNO, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 78/35/05 depositata il 28/11/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/9/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Giuseppe Rapisarda – per delega- per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.N. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 598/2/2004 che aveva respinto il ricorso del M. avverso l’avviso di liquidazione n. 95/15771 per imposta di successione, ipotecaria e catastale, giusta di dichiarazione di successione del M., quale erede testamentario della Sig.ra S.I..
La CTR riteneva che la posizione giuridica soggettiva del M. (qualifica di erede che il contribuente non ha mai disconosciuto) costituisse elemento valido ed integrante del diritto dell’Amministrazione finanziaria sia per procedere alla liquidazione dell’imposta; la CTR inoltre riteneva che il documentato sequestro conservativo del compendio ereditario di S.V., deceduto il (OMISSIS), non escludesse il possesso del contribuente quanto meno tra la data del 23/2/1995 e la data del sequestro conservativo, rilevando infine che lo stesso sequestro non avrebbe comunque privato il M. del possesso dei beni.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia che non è stato parte nel giudizio di merito.
Nel merito il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, comma 3. La CTR avrebbe violato la suddetta disposizione nell’escludere che il sopravvenuto sequestro conservativo dell’asse ereditario privasse il ricorrente del possesso dei beni.
Il ricorso va rigettato dovendosene soltanto correggere la motivazione. Ai sensi dell’art. 36 cit. ” Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
Il possesso dei beni ereditari assume rilevanza nella norma citata unicamente “fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati”. La qualifica di erede del contribuente – nella sentenza impugnata si afferma “la qualifica di erede che il contribuente non ha mai disconosciuto ” porta ad escludere rilevanza al possesso o meno dei beni ereditari ai fini della soggezione all’imposta. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011