Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24234 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 29/11/2016), n.24234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21398-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO MURRA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8070/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità,

infondatezza condanna spese, statuizione c.u..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. con ricorso del 19 settembre 2009 proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 9 e art. 14 C.d.S. emesso dal comune di Roma. Eccepiva il ricorrente l’illegittimità del verbale opposto, dato che lo stesso era titolare del permesso di accesso alla zona ZTL, e chiedeva, pertanto, che il provvedimento impugnato venisse dichiarato nullo, con rimborso delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva il Comune di Roma, decidendo che il Prefetto di Roma adito dall’opponente aveva disposto l’archiviazione del verbale opposto e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese considerata l’inammissibilità del ricorso in opposizione stante il ricorso al Prefetto.

Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 39136 del 2010 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.

Il Tribunale di Roma pronunciandosi su appello di M.A., il quale lamentava la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, contumace il Comune di Roma, con sentenza n. 8070 del 2013 confermava la sentenza impugnata. Nulla per le spese nella contumacia dell’appellato. Secondo il Tribunale di Roma, nel caso in esame, considerata la cessazione della materia del contendere, le spese andavano liquidate in ragione della soccombenza virtuale. Ciò posto considerato che il Prefetto aveva annullato il verbale di accertamento in data antecedente la prima udienza di comparizione, che due gironi dopo la notifica del verbale opposto l’ATAC aveva comunicato al M. che stante l’erronea elevazione della contravvenzione dovuta ad un disguido aveva provveduto a comunicare all’Ufficio contravvenzione la proposta di archiviazione, la compensazione disposta dal Giudice di Pace risultava correttamente fondata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.A. con atto di ricorso affidato a tre motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= M.A. denuncia:

a) Con il primo motivo di ricorso l’omessa motivazione in ordine ai gravi ed eccezionali motivi in violazione degli artt. 91e 92, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. sulla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Roma nel confermare la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio non avrebbe esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni che l’avrebbero indotto a compensare le spese, non potendosi ravvisare le stesse nella “revoca del verbale impugnato in data antecedente alla prima udienza di comparizione, nè tanto meno nella comunicazione dell’ATAC che stante l’erronea elevazione della contravvenzione dovuta ad un disguido avevano provveduto a comunicare all’ufficio contravvenzioni la proposta di archiviazione. Per altro, la comunicazione di cui si dice, specifica il ricorrente, era diretta al sig. S., titolare della licenza di autonoleggio, ma non proprietario dell’autovettura contravvenzionata e non al ricorrente, oltre a non riguardare lo specifico verbale impugnato. La mancata specificazione delle ragioni che giustificherebbero la disposta compensazione delle spese integrerebbe, secondo il ricorrente, un vizio di motivazione della sentenza.

b) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe indicato le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbè potuto giustificare la disposta compensazione. Addirittura, sottolinea il ricorrente, il Tribunale avrebbe ammesso espressamente di aver fatto applicazione del vecchio testo dell’art. 92 c.p.c. non più in vigore al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado.

Il ricorrente, pur non essendo onerato, conclude formulando il seguente quesito di diritto: tenuto conto dell’art. 91 c.p.c.e della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. dica la Corte se può essere considerato legittimo o meno, pur in presenza di una soccombenza virtuale, il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio senza che siano esposte esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che lo avrebbero indotto a tale decisione, ma semplicemente facendo riferimento alla revoca del verbale impugnato antecedentemente alla prima udienza di comparizione.

1.1.= I motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’evidente connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati.

Va qui osservato che, come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l’ulteriore precisazione, evidenziata anche dalla sentenza impugnata, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perchè renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrono i presupposti di legge e, nel caso in esame, purchè, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile, “ratione temporis”) vi è soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile, “ratione temporis”) le ragioni indicate dal Tribunale: l’annullamento del verbale in un tempo antecedente alla prima udienza del giudizio, la dichiarazione dell’ATAC di erronea elevazione della contravvenzione e di comunicazione, all’ufficio contravvenzioni, di proposta di archiviazione, integrano gli estremi di ragioni gravi o eccezionali.

Ora, per la configurabilità delle ragioni di cui si dice non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto nè quelle ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano ma, piuttosto, quelle ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l’illegittimità dell’atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell’esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa; la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso; la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all’epoca della notifica dell’atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l’ufficio a rivedere la propria posizione. Ma nessuna delle ragioni indicate dal Tribunale, in verità, è riconducibile ad una di queste ragioni e, al contrario, indicano ancora una soccombenza del Comune di Roma (ora Roma Capitale) dovendo ritenere che l’annullamento dell’atto in autotutela, in mancanza di altri indizi sta ad indicare il riconoscimento della sussistenza del diritto fatto valere dall’opponente.

3. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbe il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1 protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del punto 31 del capitolo V della raccomandazione CCJE del 17 novembre 2010 e punto 15 della Magna Carta dei giudici europei in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il ricorrente che la compensazione delle spese determinerebbe una tutela dell’attore non efficace con violazione dei principi sancirti dalla Raccomandazione della CCJE del 17 novembre 2010 trasfusi nella Magna Carte dei Giudici europei.

Il ricorrente, pur non essendo onerato, conclude formulando il seguente quesito di diritto: tenuto conto che l’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali prevede che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” e che al Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha già riconosciuto che le spese legali anticipate devono essere considerate beni, tenuto altresì conto della raccomandazione CCJE del 17 novembre 2010 trasfusa nella Magna Carta dei Giudici europei (punto 31 del capitolo 5^ della Raccomandazione del consiglio dei Ministri e punto 15 della Magna Carta citata, secondo le quali i giudici devono pronunciare in tempi ragionevoli i provvedimenti di qualità che siano efficaci, con ciò intendendosi idonei a rimuove la lesione subita) dica la Suprema Corte se la pronuncia di compensazione delle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa, a causa della soccombenza virtuale della controparte costituisce o meno violazione delle norme e dei principi di diritto comunitario.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso e, dichiarato assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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