Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24234 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24234 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 14652-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GUIDA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA
74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

– controricoirente –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 4313/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 25/05/2010, depositata il 28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

Fatto e diritto
La prima questione posta col ricorso delle Poste Italiane (primo e
secondo motivo), notificato il 23-24 maggio 2011 (cui l’intimata si è
opposta con rituale controricorso), investe la valutazione di illegittimità
e quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro subordinato stipulato dal 2 novembre 2000 al 31 gennaio 2001
con Lucia Guida

z

“per esigenze ecce ionali conseguenti alla fase di

ristrutturazione e zirnodulnione degli assetti occupnionali in corso…”, di cui alla
la sentenza del 28 maggio 2010 della Corte d’appello di Napoli, la quale
ha conseguentemente confermato la decisione di primo grado di
conversione del rapporto a tempo indeterminato e di condanna della
società al risarcimento dei danni, che in riforma della decisione del
Tribunale, la Corte territoriale ha limitato al periodo dalla data di
notifica del ricorso introduttivo del giudizio il 6 luglio 2006 a quella
dalle sentenza di primo grado del 12 aprile 2007.
In proposito la società ricorrente sostiene che la Corte territoriale
avrebbe, con la sua immotivata decisione, violato gli artt. 23 della L. n.
56/’87, 8 CCNL 1994 nonché degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98,
27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e
ss. c.c.
I motivi appaiono manifestamente infondati.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte
gr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n.
Ric. 2011 n. 14652 sez. ML – ud. 03-10-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla
presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali
collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni
dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto
dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla

25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i
poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano
convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della
situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva
legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a
tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la
conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale
data.
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di
discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso
sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte
nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque
talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai
propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della
funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge.
Infine, col terzo motivo, la società denuncia, in via subordinata, la
violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099, quanto alle
conseguenze economiche della conversione del contratto a tempo
indeterminato tra le parti, chiedendo comunque in proposito
l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32 commi 5-7
della legge n. 183 del 2010.

Ric. 2011 n. 14652 sez. ML – ud. 03-10-2013
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previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del

È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso sotto il profilo
dell’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Come affermato
da questa Corte (Cass., n. 3056 del 2012), lo “ius superveniens” L. n.
183 del 2010, exart. 32, commi 5, 6 e 7, (applicabile nel
giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle

dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del
datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto,
l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri
fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora
del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal
lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde
perceptum”), trattandosi di indennità “forfetizzata” e
“onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel
periodo cosiddetto “intermedio” (dalla scadenza del termine alla
sentenza di conversione).
Sotto tale profilo, quindi il ricorso va accolto con rinvio alla Corte
d’Appello, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto
disposto in rito dal citato art. 32, comma 7.
In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza
cassata va rinviata alla Corte di Appello di Napoli in diversa
composizione che provvederà a liquidare l’indennità a norma dell’art.
32 citato e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Ric. 2011 n. 14652 sez. ML – ud. 03-10-2013
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questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013 .

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