Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24234 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 16/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13573-2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUIDO BONOMO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore, DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in

persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOSCAROLLI;

– controricorrenti –

e contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 363/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida, P.C. conveniva B.R. davanti al Tribunale di Trento esponendo che il conduttore non aveva corrisposto il canone mensile per i mesi da dicembre 2012 a parte del mese di maggio 2013, sulla base di un contratto per la durata di sei anni. Costituitasi la resistente svolgeva domanda riconvenzionale per il rimborso della mensilità di dicembre 2013, chiedendo di chiamare in causa, in manleva, Ina Assitalia e Donatello Intermediazione Srl, subentrati nel contratto di locazione e, quindi, obbligati al pagamento dei canoni. Questo in quanto B. era agente di Ina, ma a seguito della revoca del mandato, era subentrata nel contratto di locazione la società Donatello;

il Tribunale, nella contumacia dei terzi chiamati, accoglieva la domanda dell’attore di condanna al pagamento dei canoni, rilevando che il contratto di agenzia e quello di locazione erano collegati, ma le vicende relative alla cessazione del rapporto di agenzia non erano opponibili al locatore;

avverso tale decisione proponeva appello B.R. “e si costituivano la P., nonchè i terzi chiamati, chiedendo il rigetto della impugnazione;

con sentenza del 21 dicembre 2015 la Corte d’Appello di Trento rigettava l’impugnazione con condanna al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.R. sulla base di un motivo. Resistono in giudizio Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.) e Donatello Intermediazione Srl, con unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla valutazione della mancanza di prova della comunicazione, alla proprietaria dei locali, dell’avvenuta cessazione del rapporto di agenzia e il contestuale subentro della società Donatello Intermediazione. Il ricorrente deduce di avere prodotto in giudizio la lettera raccomandata del 16 ottobre 2012 con la quale Ina Assitalia comunicava il formale recesso della società dal rapporto di agenzia e quella successiva, del 17 ottobre 2012, con la quale Ina Assitalia comunicava il nominativo del nuovo agente; pertanto non era sostenibile che l’effettiva volontà del soggetto di subentrare nel contratto non fosse chiara. Sotto tale profilo ricorrerebbe vizio di motivazione per il mancato esame del fatto storico costituito dalla volontà espressa dalla società Donatello Intermediazione di subentrare a B. nel rapporto di agenzia. Sotto altro profilo il contratto di locazione non prevedeva l’obbligo del conduttore di comunicare al locatore l’intervenuta revoca del mandato di agenzia ed il ritardo nella consegna dell’immobile al nuovo agente era imputabile, come riconosciuto dal Tribunale di Trento, ad Ina Assitalia che non aveva provveduto alla redazione di un verbale in contraddittorio con B.. Sotto tale aspetto Ina Assitalia avrebbe dovuto essere, quantomeno, ritenuta solidalmente responsabile per non avere predisposto il verbale di consegna delle chiavi relative all’immobile locato.

CONSIDERATO che:

il ricorso è inammissibile poichè difetta del tutto l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, riferita al contenuto, motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado; inoltre, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, il ricorso non avrebbe potuto essere proposto per il motivo previsto all’art. 360 c.p.c., n. 5 poichè la decisione di appello ha confermato quella di primo grado sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione del Tribunale, come emerge dalla lettura della sentenza della Corte d’Appello. Infine, le censure riguardano il merito della vicenda e con esse parte ricorrente richiede, inammissibilmente, alla Corte di legittimità di rivalutare i fatti di causa;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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